Ai fini della liquidazione del danno biologico subito a seguito di un sinistro stradale, le Tabelle Milanesi, individuatrici del concetto di valutazione equitativa, assumono rilievo come una sorta di elemento extratestuale della norma dell’art. 1226 c.c. e ciò non già per una diretta forza cogente che esse abbiano sub specie di norme di diritto, bensì per effetto del riconoscimento della loro corrispondenza sul piano generale ai criteri di equità.

Le Tabelle sono dunque “normative” nel senso che sono da riconoscere come parametri di corretto esercizio del potere di cui all’art. 1226 e, dunque, di corretta applicazione di tale norma.

Esse hanno, pertanto, valore normativo nel senso che forniscono gli elementi per concretare il concetto elastico previsto nella norma dell’art. 1226 c.c.

Norma questa che necessariamente viene in rilievo allorquando debba liquidarsi il danno non patrimoniale nell’accezione ricostruita da Cass. sez. un. n. 26972 del 2008, che per definizione, in assenza, di solito, di parametri normativi in senso stretto predefiniti, non si presta a essere provato nel suo preciso ammontare.

Le Tabelle Milanesi, in quanto determinative di criteri di quantificazione del danno patrimoniale, assumono rilievo, sulla base delle considerazioni svolte da Cass. n. 12408 del 2011 come “fonti” in base alle quali è possibile, di regola, considerare correttamente esercitato il potere di liquidazione equitativa di cui all’art. 1226 c.c.

Dunque, i criteri da esse poste, si vedono attribuire il carattere di parametri di apprezzamento della correttezza dell’esercizio del potere di cui all’art. 1226 c.c., per cui tale potere ne deve necessariamente tenere conto nell’esternarsi con la motivazione.

Cassazione civile  sez. III, sentenza del 25 febbraio 2014 n. 4447