In tema di assicurazione, alla norma generale dettata, in materia di prescrizione, dall’art. 2935 c.c. – secondo la quale la prescrizione stessa comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere – , viene apportata deroga dalla norma di cui all’art. 2952, quarto comma, del codice civile, la quale, regolando in ogni suo aspetto il rapporto tra assicurato e assicuratore, detta, altresì, la disciplina speciale della sospensione del termine di prescrizione sino alla definitiva liquidità ed esigibilità del credito del terzo danneggiato; tale sospensione si verifica non già con la denuncia del sinistro, bensì con la comunicazione, efficace anche se proveniente dallo stesso danneggiato o da un terzo, all’assicuratore, della richiesta di risarcimento proposta dal danneggiato

Cassazione civile  sez. III, sentenza del 26 febbraio 2014 n. 4548