Pagina a cura di Federico Unnia  

 

Restyling in vista per la disciplina della Mifid (Markets in Financial Instruments Directive). Dopo l’approvazione, da parte del parlamento europeo, lo scorso 15 aprile, è di imminente entrata in vigore la Mifid 2, normativa che ha come obiettivo quello di disciplinare l’attività degli intermediari finanziari e la consulenza offerta ai clienti.

La Direttiva introduce nuove norme relative ai requisiti organizzativi degli intermediari e delle imprese di investimento e alla governance dei prodotti finanziari. Di particolare rilievo le novità nella disciplina del servizio di consulenza in materia di investimenti la cui rilevanza e ampiezza viene ulteriormente ribadita e rafforzata.

Tra le novità, le regole di condotta del consulente finanziario, l’adeguatezza, l’appropriatezza, la consulenza indipendente, gli incentivi e la remunerazione. Senza dimenticare la c.d product intervention e la product governance.

La Mifid 2 stabilisce che il personale incaricato di fornire la consulenza o informazioni su prodotti e servizi dovrà essere in possesso di specifici requisiti di competenza e di professionalità.

Agli stati membri è rimesso il compito di definire i criteri in base ai quali si ritengono soddisfatti detti requisiti. Questo punto è poi collegato al principio dell’adeguatezza che dovrà essere valutata prima di eseguire il servizio e confermata su base periodica. L’intermediario dovrà spiegare al cliente su base periodica e formato durevole, le ragioni in base alle quali ha ritenuto che la raccomandazione o il servizio proposti rispondano alle sue esigenze, caratteristiche e agli obiettivi che il cliente si è dato.

Novità anche per quanto riguarda la c.d. best execution. Gli stati membri prescrivono alle imprese di investimento di adottare tutte le misure sufficienti e ragionevoli per ottenere, allorché eseguano gli ordini, il miglior risultato possibile per i loro clienti. Ciò tenuto conto dei prezzi, dei costi, della rapidità e della probabilità di esecuzione e di regolamento, delle dimensioni e della natura dell’ordine e di ogni altra considerazione pertinente ai fini dell’esecuzione.

Tuttavia, la Mifid 2 sembra sterzare con decisione verso il principio della total consideration per i clienti retail, ovvero al prezzo ai costi come fattori prevalenti nella ricerca della Best Execution.

Inoltre, i rafforzati obblighi di trasparenza renderanno maggiormente confrontabile le performance delle varie sedi di esecuzione e dei broker incrementando la concorrenza tra le stesse.

In materia di product intervention si registrano significativa novità. Le Autorità nazionali e comunitarie Esma e Eba potranno vietare la vendita e la distribuzione di strumenti finanziari o di pratiche finanziarie pericolose per gli investitori o dannose per il sistema finanziario. Si tratta di un cambio di prospettiva importante per le Autorità che sono chiamate a svolgere un controllo di merito sui prodotto offerti sul mercato con tutto il peso e la responsabilità che ciò può comportate per le Autorità medesime.

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