In tema di appalti, la responsabilità del committente nei riguardi dei terzi risulta configurabile solo quando si dimostri che il fatto lesivo sia stato commesso dall’appaltatore in esecuzione di un ordine impartitogli dal direttore dei lavori o da altro rappresentante del committente stesso.

Corte di Cassazione civile  sez. III, sentenza del 19 febbraio 2014 n. 3967