Nei casi di responsabilità civile automobilistica, ove la legge prevede l’azione diretta del danneggiato contro l’assicuratore, oltre che contro proprietario e conducente dell’automezzo, e il litisconsorzio necessario fra gli stessi, al fine di garantire che il giudizio sulla responsabilità sia unitario e opponibile a tutti i corresponsabili e che il diritto del danneggiato al risarcimento dei danni trovi adeguata garanzia anche nella condanna dell’assicuratore al pagamento, non possono essere negati al privato danneggiante l’interesse e il diritto a far valere la responsabilità dell’assicuratore nei confronti del danneggiato, in solido con la propria, qualora non sia stata emessa condanna in tal senso, anche indipendentemente dall’esercizio dell’azione di regresso.

Il diritto del privato responsabile è effetto consequenziale dell’accertamento della responsabilità del sinistro, in termini opponibili all’assicuratore, e tale effetto non è soggetto a limitazione alcuna, in mancanza di specifica domanda dell’assicurato, qualora la domanda contro l’assicuratore sia stata inequivocabilmente proposta dal danneggiato, ai sensi della legge 990 del 1969, art. 18 e ss.

Corte di Cassazione civile  sez. III, sentenza del 17 febbraio 2014 n. 3621