Qualora ai sanitari presso i quali sia stato soccorso il conducente di un veicolo coinvolto in un sinistro stradale sia richiesto il prelievo ematico preordinato all’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza art. 186 codice della strada, al trasgressore, previa informazione al medesimo della finalità per cui è effettuato il prelievo ematico, deve essere dato l’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

Cassazione civile  sez. VI, sentenza del 24 febbraio 2014 n. 4405