di Franco Ricca  

 

Sono esenti dall’Iva le prestazioni finanziarie di gestione degli attivi delle compagnie di assicurazione per riserve tecniche a garanzia degli impegni verso gli assicurati in relazione alle polizze unit linked e index linked e alle polizze assicurative sulla vita di carattere finanziario, le cui caratteristiche sono assimilabili a quelle dei fondi comuni d’investimento. L’esenzione non è invece applicabile alle prestazioni di gestione degli attivi a copertura delle riserve relative alle assicurazioni danni, non essendovi una sottostante forma di investimento finanziario standardizzato.

Lo chiarisce l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 52 del 16/5/2014, rispondendo a un quesito volto a conoscere il trattamento Iva applicabile alle prestazioni finanziarie rese alle compagnie assicuratrici, concernenti la gestione degli attivi costituiti dalle riserve tecniche. L’incertezza riguardava le disposizioni dell’art. 10, n. 1, del dpr 633/72, come modificate dalla legge n. 228/2012 in ottemperanza alla sentenza della corte di giustizia del 19/7/2012, C-44/11, che esentano dall’Iva, tra l’altro, le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali, fatta eccezione per la custodia e l’amministrazione dei titoli e per il servizio di gestione individuale di portafogli. Con la citata sentenza, la Corte ha statuito che l’esenzione prevista per la gestione di fondi comuni d’investimento non può essere estesa alla gestione di portafogli individuali. Condividendo in parte la tesi del richiedente, secondo cui le prestazioni di gestione degli attivi posti a copertura delle riserve tecniche inerenti i contratti di assicurazione rientrano fra le prestazioni relative alla gestione di fondi comuni di investimento, l’agenzia ha ritenuto che le caratteristiche individuate dalla Corte di giustizia per ricondurre un’attività tra le operazioni di gestione di fondi comuni di investimento, esenti da Iva, ricorrono anche nell’attività di gestione degli attivi posti a copertura di alcune delle riserve tecniche delle compagnie assicuratrici, quali quelle inerenti le polizze unit linked e index linked, nelle quali il rischio dell’investimento è integralmente sopportato dagli assicurati e le prestazioni sono direttamente collegate al valore degli attivi, nonché quelle inerenti le polizze assicurative sulla vita di carattere finanziario che prevedono l’erogazione di un capitale a scadenza. Tali caratteristiche non ricorrono, invece, nelle polizze relative alle assicurazioni danni.

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