L’art. 112 comma 1° del d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo) prevede, quale fattispecie contravvenzionale, l’immissione sul mercato di prodotti pericolosi in violazione del divieto di cui all’art. 107, comma 2 lettera e), da parte del produttore o dei distributore. Il richiamato art. 107 prevede che le amministrazioni competenti ai sensi dell’art. 106, comma 1, possono adottare, tra le altre, la misura del divieto di immissione sul mercato di un prodotto pericoloso, nonché le misure necessarie a garantire l’osservanza di tale divieto (comma 2, lettera e).
La contravvenzione disciplinata dalla disposizione incriminatrice è, dunque, un reato proprio che può essere posto in essere – per quanto qui rileva – dal distributore che immetta sul mercato il prodotto pericoloso.

La definizione di distributore fornita dall’art. 103, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 206 dei 2005 è assai ampia, perché comprende qualsiasi operatore professionale della catena di commercializzazione, la cui attività non incide sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti, con l’evidente esclusione del solo produttore, soggetto anch’esso espressamente indicato dalla disposizione quale potenziale soggetto attivo del reato.

Quanto al concetto di immissione sul mercato del prodotto, deve rilevarsi che esso ha un’accezione assai ampia, ricomprendendo anche la fornitura del prodotto al consumatore finale da parte del rivenditore, ultimo anello della catena distributiva.

E ciò, anche in considerazione del fatto che la finalità ultima del d.lgs. n. 206 del 2005 è proprio quella di evitare che il prodotto pericoloso sia esposto al pubblico indiscriminato dei consumatori.

Il concetto di immissione sul mercato deve, dunque, ritenersi comprensivo sia del concetto di messa in circolazione, richiamato dall’art. 119, sia di quello di fornitura al consumatore, richiamato dall’art. 104, comma 7, dello stesso decreto.
Ne consegue che l’art. 112, comma 1, del d.lgs. 206 del 2005 trova applicazione anche nel caso di vendita al consumatore finale di prodotti pericolosi in violazione del divieto di cui all’art. 107, comma 2, lettera e), perché tale vendita si configura come immissione sul mercato da parte del dettagliante, ultimo anello della catena di distribuzione.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza del 24 febbraio 2014 n. 8679