Occorre, infatti, un accertamento puntuale, e in concreto, circa la effettiva situazione della gerarchia delle responsabilità, all’interno dell’apparato strutturale, onde non incorrere nel rischio di ascrivere all’organo di vertice quasi una sorta di responsabilità oggettiva rispetto a situazioni ragionevolmente non controllabili, perché devolute alla cura e alla conseguente responsabilità di altri che abbiano anche piena ed esclusiva autonomia di spesa.
In tema di posizioni di garanzia in materia antinfortunistica, il responsabile del servizio manutenzione e il responsabile del reparto sono privi di responsabilità inerenti alle scelte gestionali generali, avendo poteri di livello inferiore, solitamente rapportati all’effettivo potere di spesa, e quindi, pur avendo qualifica dirigenziale, non sono equiparabili al datore di lavoro.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza dell’11 febbraio 2014 n. 6370