Di Alessandro Calzavara

Organizzato dall’Università di Ca’ Foscari, si è tenuto nei giorni 9 e 10 maggio 2014, un Convegno dedicato alla memoria del Prof. Giulio Partesotti (*) dal titolo “Impresa e società, assicurazioni e titoli di credito”.

La mattinata del 10 maggio è stata interamente dedicata al diritto delle assicurazioni sotto la Presidenza del Prof. Agostino Gambino, con relazioni della Prof. Giovanna Volpe Putzolu, del Prof. Davide Sarti, dell’avv. Enrico Galanti in rappresentanza dell’IVASS, del Prof. Paoloefisio Corrias e della Prof. Giuliana Martina.

 

Nella sua introduzione il Prof. Gambino ha ricordato le doti umane e di studioso del Prof. Partesotti e il suo prezioso e originale contributo allo  studio del diritto commerciale e, nel suo ambito, al diritto delle assicurazioni già con la prima opera su “La polizza stimata” del 1967. Ha quindi accennato i temi della sessione e cioè l’impresa di assicurazione ( per la quale la disciplina è ormai sostanzialmente comune a tutti i Paesi UE per effetto delle Direttive comunitarie), la vigilanza (il cui sistema è stato completamente  rivisto per effetto delle terze direttive vita e non-vita, sino alla Direttiva 2009/138), il contratto di assicurazione (che ha mantenuto invece la sua disciplina tradizionale) e la sua aleatorietà.

Il convegno è entrato nel vivo con una interessante relazione della Prof. Volpe Putzolu, dedicata all’impresa e al ruolo delle direttive comunitarie nella disciplina del contratto e delle condizioni sia di accesso che di esercizio dell’attività (“Contratto e impresa nella disciplina comunitaria del settore assicurativo”).

In premessa la Prof. Volpe Putzolu ha ricordato che a livello comunitario il principale ostacolo alla libera circolazione dei servizi assicurativi e alla effettività del regime di LPS è rappresentato dalla mancanza di armonizzazione della legislazione in materia sia con riguardo all’Impresa che al contratto: ogni Stato ha la propria disciplina e ridisegna secondo il proprio interesse nazionale il concetto di “interesse generale”, come limite legittimo ai principi di libera circolazione dell’impresa e del servizio assicurativo, determinando nei fatti il rischio di una “surrettizia limitazione delle libertà garantite dal diritto comunitario e pur formalmente recepite negli ordinamenti statali”(1).

Una proposta di direttiva che servisse ad armonizzare norme imperative e norme generali di contratto, con l’introduzione di norme comuni imperative,  non ha avuto successo per l’opposizione di vari Stati membri, tra i quali la Gran Bretagna (2).

La Prof. Volpe Putzolu ha quindi accennato a due norme che in particolare hanno limitato l’esercizio dell’attività transfrontaliera: la definizione di agenzia o succursale (3) e la nozione di interesse generale  secondo lo Stato membro in cui il rischio è situato (4).

Sulla prima, non tutti gli Stati hanno condiviso l’impostazione (5), sulla seconda, la genericità della nozione mette gli Stati membri nella condizione di poter condizionare l’attività transfrontaliera nel loro territorio all’osservanza di norme nazionali, con il pretesto della tutela dell’interesse generale.

Ha quindi trattato delle iniziative successive alla crisi finanziaria degli anni 2007 e 2008, volte in particolare a rafforzare la vigilanza prudenziale  e a realizzare un significativo miglioramento della tutela della clientela nei rapporti negoziali (6). In questo contesto si collocano la nuova (e ancora non pubblicata nel testo definitivo) Direttiva comunitaria sull’intermediazione assicurativa (IMD2)  e il Regolamento sui documenti contenenti informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio preassemblati (PRIP).

 

Ha preso quindi la parola l’avv. Galanti che ha illustrato (“Dall’ISVAP all’IVASS”) “natura, compiti e sfide della ‘nuova’ autorità di controllo” , individuando nell’”esigenza di una moralizzazione e di un maggior rigore dell’azione di controllo” la motivazione della riforma che ha portato al coordinamento della vigilanza bancaria e assicurativa sotto l’egida della Banca d’Italia.

Ha quindi evidenziato differenze e analogie nella legislazione e nella vigilanza tra settore assicurativo e settore bancario: fra queste in particolare la presenza nel CdA di una parte dedicata agli intermediari, che non trova riscontro nel TUB, a motivo della diversa struttura della distribuzione dei due mercati. In proposito per gli intermediari assicurativi dovrebbe nascere un Organismo di vigilanza ad hoc, la cui istituzione è conferita (7) ad un Regolamento ex lege n.400/1988 che è in corso di elaborazione.

 

Quindi il Prof. Paoloefisio Corrias ha parlato di “Alea e sinallagma nel contratto di assicurazione”, confermando in conclusione il carattere aleatorio del contratto di assicurazione. non ritenendo convincente la teoria secondo cui si tratterebbe invece di un rapporto bilaterale con contratto associativo in senso lato oppure di contratto plurilaterale  per la totalità degli assicurati che si sovrapporrebbe  al singolo rapporto tra impresa e assicurato per comunione di interessi (8).

 

La relazione del Prof. Davide Sarti ha considerato “La concorrenza nel settore assicurativo”, ricordando che il dibattito sulla concorrenza nel settore assicurativo si è incentrato negli ultimi anni in Italia essenzialmente sul problema della liceità degli scambi di informazioni  tra imprese, partendo dal caso RCAuto, per poi ripresentarsi con il caso IAMA con riguardo ad informazioni attinenti caratteristiche di polizze linked, che avevano portato ad un rigoroso intervento dell’Autorità Garante in entrambi i casi.

Il Prof. Sarti ha quindi esaminato le problematiche specifiche del settore e confutato le critiche a suo tempo formulate nei confronti delle decisioni dell’Autorità, in specifico per il caso IAMA, osservando tra l’altro che uno degli obiettivi delle imprese era quello di “adattare le loro strategie ai risultati di benchmarking di IAMA”, mentre “restava completamente estranea l’analisi delle preferenze e degli interessi dei risparmiatori”.

 

Il Prof Ciro G. Corvese ha esaminato le problematiche relative a “Gli assetti proprietari delle imprese di assicurazione”, con particolare riguardo alle partecipazioni a monte e a valle e al ruolo della Vigilanza ai fini degli “scambi di informazioni” nell’ambito della “piena consultazione” prevista a livello comunitario per le operazioni crossborder”, ma estesa dal legislatore italiano anche alle operazioni domestiche.

 

Ha chiuso il convegno la relazione della Prof. Giuliana Martina con “Profili assicurativi dei prodotti  previdenziali di terzo pilastro” (9), in cui l’analisi della riconducibilità dei piani pensionistici alla classificazione dei rami di assicurazione sulla vita previsti dal TU ha evidenziato come in realtà tale argomento è demandato a COVIP. Così come la Prof. Martina ha evidenziato che la vigilanza sui prodotti finanziari assicurativi di ramo terzo spetta all’organismo previsto dal TUF, mentre il prodotto di terzo pilastro per la previdenza complementare è sottoposto alla vigilanza COVIP.

Alessandro Calzavara

 

(*)  A dieci anni dalla scomparsa.

“Nato a Padova nel ’37 e laureatosi nel 1960 in Giurisprudenza a Bologna, dove fu allievo di Walter Bigiavi, Giulio Partesotti si trasferì a Venezia per l’incarico di assistente di ruolo presso Ca’ Foscari. Vinse nel 1976 il concorso alla cattedra di diritto e diventò Ordinario nel ’79. Durante gli anni cafoscarini ha insegnato diritto fallimentare, diritto del mercato finanziario e diritto delle assicurazioni private. Ha collaborato come docente di diritto della pubblicità al master in Comunicazione d’Azienda. E’ stato autore di numerose pubblicazioni in materia di diritto commerciale. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Venezia, è stato membro di commissioni della Camera di Commercio ed è stato componente della Commissione di garanzia elettorale presso la Corte d’Appello di Venezia dal 1996 al 2002. Nel 2002 gli è stato attribuito dall’Accademia dei Lincei il premio ex aequo per gli studi in scienze assicurative “ (tratto da www.unive.it).

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(1)    G. Partesotti, in tal senso, nel commento alla disciplina italiana di attuazione della terza direttiva comunitaria sull’esercizio delle assicurazioni sulla vita

(2)     La “Proposta di direttiva per il coordinamento delle disposizioni riguardanti il contratto di assicurazione” del 1979. A titolo di esempio, in Gran Bretagna, al di là dell’assenza di norme codicistiche, la materia assicurativa in generale è regolata dal Marine Act del 1906, emanato peraltro con specifico riguardo alle assicurazioni marittime. La conferma dell’insuccesso dei vari tentativi è confermata dal parere del Comitato  Economico e Sociale Europeo (CESE) del 2011.

(3)    Secondo la definizione delle direttive “E’ assimilata ad un’agenzia o succursale qualsiasi presenza permanente di una impresa nel territorio di uno Stato membro, anche se questa non ha assunto la forma di una succursale o agenzia, ma si esercita per mezzo  di un semplice ufficio gestito dal personale proprio dell’impresa o da una persona indipendente ma incaricata di agire in permanenza come farebbe un’agenzia”

(4)    Vds art.  33 Dir. 2002/83/CE e art. 28 Dir. 92/49/CE

(5)    Ad esempio, ha ricordato la Relatrice,  l’Isvap ha continuato a considerare stabilimento il collocamento di prodotti assicurativi da parte di un agente anche se privo del potere di rappresentanza

(6)    In tal senso l’istituzione , nel 2010, del Sistema Europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF) e, nel suo ambito,  dell’Autorità europea delle assicurazioni (AEAP) con il compito di elaborare norme e prassi di regolamentazione e di vigilanza, ma anche di promuovere la tutela degli assicurati e dei beneficiari di piani pensionistici

(7)    In base all’art.13, comma 38 D.Lgs.95/2012 (istituivo dell’IVASS)

(8)    Parte dell’intervento è stata dedicata anche all’indivisibilità del premio ( che, in alcune fattispecie,  rappresenta una deroga al principio della corrispettività delle prestazioni) e alla nozione di “periodo assicurativo”: a tale ultimo riguardo la conclusione è nel senso che da un’interpretazione coordinata degli artt. 1892, comma 3, e 1901 cod. civ. il periodo di assicurazione deve determinarsi sulla scorta della rateazione del premio stabilita in polizza, sicchè il “periodo assicurativo” corrisponde alla “rata di premio”

(9)    tema studiato dal Prof. Partesotti con un lavoro che gli era valso il premio dell’Accademia  dei Lincei nel 2002per gli studi in scienze assicurative.