Sono esenti dall’Iva le prestazioni finanziarie di gestione degli attivi delle compagnie di assicurazione per riserve tecniche a garanzia degli impegni verso gli assicurati in relazione alle polizze unit linked e index linked e alle polizze assicurative sulla vita di carattere finanziario, le cui caratteristiche sono assimilabili a quelle dei fondi comuni d’investimento. L’esenzione non è invece applicabile alle prestazioni di gestione degli attivi a copertura delle riserve relative alle assicurazioni danni, non essendovi una sottostante forma di investimento finanziario standardizzato.

È quanto chiarisce l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 52 del 16/5/2014, che riportiamo in allegato e che  risponde a un quesito volto a conoscere il trattamento Iva applicabile alle prestazioni finanziarie rese alle compagnie assicuratrici, concernenti la gestione degli attivi costituiti dalle riserve tecniche.

L’Agenzia risponde ad una richiesta di chiarimenti in merito alla disciplina IVA relativa a determinate prestazioni in materia finanziaria rese alle imprese assicuratrici, in particolare quelle di gestione degli attivi a copertura delle riserve tecniche a garanzia degli impegni assunti dalle stesse compagnie verso gli assicurati e, segnatamente, in merito alla riconducibilità di tali prestazioni tra quelle relative alla gestione di fondi comuni di investimento, esenti da IVA ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva del Consiglio 2006/112/CE del 28 novembre 2006 e dell’articolo 10, primo comma, numero 1), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Condividendo in parte la tesi del richiedente, secondo cui le prestazioni di gestione degli attivi posti a copertura delle riserve tecniche inerenti i contratti di assicurazione rientrano fra le prestazioni relative alla gestione di fondi comuni di investimento, l’agenzia ha ritenuto che le caratteristiche individuate dalla Corte di giustizia per ricondurre un’attività tra le operazioni di gestione di fondi comuni di investimento, esenti da Iva, ricorrono anche nell’attività di gestione degli attivi posti a copertura di alcune delle riserve tecniche delle compagnie assicuratrici, quali quelle inerenti le polizze unit linked e index linked, nelle quali il rischio dell’investimento è integralmente sopportato dagli assicurati e le prestazioni sono direttamente collegate al valore degli attivi, nonché quelle inerenti le polizze assicurative sulla vita di carattere finanziario che prevedono l’erogazione di un capitale a scadenza. Tali caratteristiche non ricorrono, invece, nelle polizze relative alle assicurazioni danni.