In tema di danni cagionati da cose in custodia, l’art. 2051 c.c. non dispensa il danneggiato dall’onere di provare il nesso causale tra cosa custodita e danno, ossia di dimostrare che l’evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa.

Resta invece a carico del custode l’onere di offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e assoluta eccezionalità.

Cassazione civile  sez. III, sentenza del 24 febbraio 2014 n. 4277