di Debora Alberici 

Erario sempre più garantito in caso di evasione fiscale. Anche le polizze assicurative sulla vita, infatti, possono essere oggetto di sequestro preventivo. Con la sentenza n. 18736 del 6 maggio 2014, la Corte di cassazione ha stabilito che «è irrilevante il divieto di sottoposizione ad azione esecutiva. Ciò perché», ha motivato il collegio di legittimità, «il divieto di sottoposizione ad azione esecutiva e cautelare, stabilito dall’art. 1923 codice civile, attiene solo alla definizione della garanzia patrimoniale a fronte della responsabilità civile e non riguarda la disciplina della responsabilità penale». Secondo la Corte, inoltre, sussistono differenze tra il sequestro preventivo e le fattispecie civilistiche cautelari, «considerando che la misura reale non presuppone alcuna responsabilità civile ed è, anzi, indipendente dall’effettiva causazione di un danno quantificabile e non prelude ad alcuna espropriazione, essendo semmai finalizzato alla confisca, provvedimento sanzionatorio che prescinde dal danno e considera solo l’esistenza di un particolare rapporto di strumentalità tra la casa e il reato». In altri termini, quanto disposto dall’art. 1923 c.v. riguarda i soli rapporti civilistici. Il supremo collegio ha, quindi, tratto le conclusioni affermando il principio secondo cui la misura cautelare reale del sequestro preventivo può essere applicata anche alle polizze assicurative sulla vita.