La formalità di rientro in possesso deve essere richiesta entro 40 giorni dal riacquisto del possesso o della disponibilità del veicolo. Il rientro in possesso è indispensabile al fine del corretto ripristino dell’obbligazione tributaria. Il presupposto per annotare il rientro in possesso di un veicolo è l’aver annotato in precedenza la perdita. È possibile effettuare una formalità successiva alla perdita di possesso, senza procedere prima all’annotazione del rientro in possesso, in caso di cessazione della circolazione per demolizione, cancellazione di ipoteca e trascrizione di un atto di vendita in cui è specificato che il veicolo è stato ceduto senza la sua materiale detenzione. Il rientro in possesso è in ogni caso obbligatorio, qualora, dopo una perdita di possesso con dichiarazione sostitutiva, l’acquirente inadempiente intenda successivamente trascrivere l’atto di vendita in suo favore. Qualora un veicolo oggetto di furto venga rinvenuto e riconsegnato dalle autorità competenti all’intestatario, il Pra deve annotare il rientro in possesso allegando il verbale di restituzione. Nell’ipotesi in cui il veicolo venga restituito dalle autorità competenti all’impresa assicurativa che ha risarcito l’intestatario, il rientro in possesso da parte dell’assicurazione (munita di procura speciale a vendere) può essere presentato solo contestualmente alla trascrizione dell’eventuale atto di vendita in favore del nuovo acquirente o alla radiazione per esportazione. In caso di veicolo venduto all’asta giudiziaria con annotata la perdita di possesso, in sede di trascrizione al Pra del verbale di vendita all’asta, qualora sul suddetto veicolo risulti ancora annotata una perdita di possesso, si provvede a effettuare d’ufficio una formalità di rientro in possesso e contestualmente il trasferimento di proprietà. Per la formalità di rientro in possesso è dovuta la corresponsione, a titolo di imposta di bollo, di 29,24 euro se si utilizza il certificato di proprietà come nota di presentazione, o di 43,86 euro se si utilizza il mod. NP-3B. Invece, gli emolumenti Aci non sono dovuti.