Da luglio aumentano del 3,2% i parametri per le rendite

 di Daniele Cirioli  

 

Via libera alla rivalutazione delle prestazioni per infortuni e malattie professionali sul lavoro. Dal 1° luglio salgono del 3,02% nei settori industria e agricoltura e per i medici radiologi e tecnici sanitari. A stabilirlo è l’Inail nella determina n. 105/2013, inviata al ministero del lavoro per l’emanazione dei relativi decreti, che quantifica il costo dell’aggiornamento in oltre 96 milioni di euro.

Rivalutazione 2013. Dall’anno 2000 le rendite Inail hanno un doppio sistema di rivalutazione, disciplinato dall’articolo 11 del dlgs n. 38/00. Il primo stabilisce che, ogni anno, dal 1° luglio, la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite venga rivalutata in base dell’indice Istat. Il secondo sistema di rivalutazione si applica, comprendendo anche il primo, se e nell’anno in cui si verifichi una variazione retributiva minima non inferiore al 10% rispetto all’ultima rivalutazione (articolo 20 della legge n. 41/1986). L’attuale operazione di rivalutazione delle rendite decorre dal prossimo 1° luglio 2013 per durare fino al 30 giugno 2013; tiene conto della variazione effettiva Istat del 3,02%.

Settore industria. Per il settore industria, la retribuzione media giornaliera per la determinazione del massimale e del minimale di retribuzione annua diventa euro 76,11 (euro 73,88 fino al 30 giugno). I limiti retributivi annui, minimo e massimo, da assumere per il calcolo delle rendite diventano rispettivamente euro 15.983,10 (in precedenza euro 15.514,80) ed euro 29.682,90 (in precedenza euro 28.813,20).

Premi parasubordinati. La rivalutazione del minimale e massimale del settore industria aggiorna anche i premi dovuti dai lavoratori parasubordinati. Il dlgs n. 38/2000, infatti, ha stabilito che la base imponibile di calcolo dei premi assicurativi dovuti per co.co.co. e lavoratori a progetto è data dai «compensi effettivamente percepiti» nel rispetto dei limiti minimo e massimo, ossia dei minimale e massimale di rendita. Nel caso di mini co.co.co. (cioè dei rapporti di collaborazione di durata non superiore a 30 giorni e compensi non superiori a 5 mila euro in un anno solare), la base imponibile è costituita dai compensi percepiti effettivamente nel rispetto del minimale e massimale di rendita, rapportata ai giorni di effettiva durata del rapporto. Questi dunque i valori di riferimento dal 1° luglio 2013: minimale mensile pari a euro 1.311,92 (euro 1.292,90 fino al 30 giugno); massimale mensile euro 2.473,57 (euro 2.401,10 fino al 30 giugno).

Settore agricoltura. Dal 1° luglio nel settore agricolo il calcolo o ricalcolo delle rendite dei lavoratori subordinati assunti a tempo determinato va effettuato su una retribuzione annua convenzionale di euro 24.122,02 (euro 23.414,89 fino al 30 giugno); per i lavoratori assunti a tempo indeterminato, invece, la retribuzione effettiva è compresa entro i limiti previsti per il settore industriale.

Medici raggi X. Sempre dal 1° luglio varia anche la retribuzione annua d’assumere a base per la liquidazione delle prestazioni economiche a favore dei medici colpiti da malattie e lesioni causate dall’azione dei raggi x e delle sostanze radioattive, e dei loro superstiti, che passa a euro 59.273,59 (euro 57.536,00 fino al 30 giugno).

Assegno una tantum. Nei settori industriale e agricolo l’importo dell’assegno una tantum spettante ai superstiti, sempre dal 1° luglio, passerà all’importo di euro 2.108,62 (euro 2.046,81 fino al 30 giugno). Per i medici radiologi colpiti dall’azione dei raggi x e dalle sostanze radioattive, invece, l’importo dell’assegno è rapportato alla retribuzione di euro 59.273,59 in base alle seguenti percentuali: un terzo per sopravvivenza del coniuge con figli; un quarto per sopravvivenza del solo coniuge o dei soli figli; un sesto negli altri casi.