Diversamente da quanto comunicato in un primo momento (messaggio n. 4678/2013), l’Inps ha ora precisato che gli esodati i lavoratori cessati dal rapporto di lavoro le cui istanze per la salvaguardia dei 65 mila fossero state accolte dalle commissioni presso le dtl e, tuttavia, fossero rimasti esclusi dal beneficio, non sono tenuti a ripresentare una nuova istanza per accedere alla salvaguardia dei 55 mila (messaggio n. 6645/2013). Infatti, l’Inps ha spiegato che il ministero del lavoro, con nota protocollo n. 21011/2013, ha integrato le precedenti indicazioni della circolare n. 6/2013 stabilendo che i predetti lavoratori restati esclusi dal beneficio per maturazione dei requisiti che comportino la decorrenza della pensione dopo il 6 dicembre 2013, ma comunque entro il 6 gennaio 2015, ovvero per eventuale incapienza, non devono presentare una nuova istanza per la salvaguardia dei 55 mila. E che per verificare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della salvaguardia dei 55 mila, le posizioni saranno riesaminate in base all’originario provvedimento di accoglimento emesso per la salvaguardia dei 65 mila. Per quanto scontata, si precisa, infine, che negli altri casi resta fermo che, per avere accesso alla salvaguardia dei 55 mila, occorre necessariamente presentare l’istanza entro il 21 maggio 2013. Si tratta, in particolare, dei soggetti, cessati per accordi individuali o collettivi, i quali, pur in possesso dei requisiti per la salvaguardia dei 65 mila, non hanno mai presentato istanza ovvero i cessati che per la prima volta si trovino nelle condizioni per accedere alla salvaguardia dei 55 mila.