di Gabriele Ventura  

Obbligo di assicurazione solo per gli ingegneri che esercitano la professione. Lo ha chiarito il centro studi del Cni, che ha esaminato la questione relativa all’assicurazione che ha per oggetto la responsabilità civile dei professionisti e che copre i danni eventualmente arrecati alla clientela in seguito a errori, omissioni o negligenze.

In pratica, secondo il centro studi, gli ingegneri iscritti agli ordini che non esercitano concretamente non sono obbligati a sottoscrivere l’assicurazione. Nessun obbligo, a maggior ragione, anche per gli ingegneri assunti dalla pubblica amministrazione che esercitano la professione in esclusiva per il proprio ente e per quei dipendenti delle aziende private che non firmano i progetti. Ciò in quanto, sotto il profilo giuridico formale dell’assunzione della responsabilità civile nei confronti dell’utenza, è la stessa amministrazione o l’ente che eroga la prestazione professionale l’unico soggetto formalmente imputabile per il risarcimento del danno, salvo il diritto di rivalsa dell’amministrazione nei confronti del professionista.

L’esenzione non copre le prestazioni professionali che l’iscritto posto alle dipendenze di un datore di lavoro pubblico dovesse effettuare in nome e per conto proprio nel medesimo periodo. Il documento del centro studi mostra inoltre come, anche se l’obbligatorietà si riferisce in astratto a tutti i professionisti iscritti ai rispettivi ordini, diventi effettiva solo quando gli ingegneri mostrano di esercitare in modo effettivo la professione. Non è, perciò, la qualità di professionista iscritto all’ordine che determina l’insorgenza dell’obbligo ma l’ulteriore condizione dell’esercizio dell’attività. Solo quest’ultima, infatti, mette l’ingegnere in contatto con la clientela, obbligandolo a preservarla dalle eventuali conseguenze derivanti dal commettere eventuali errori o negligenze professionali. I professionisti sottoposti all’obbligo saranno comunque tenuti ad assicurarsi prima di assumere un eventuale incarico. Infatti, il cliente può pretendere da esso l’esibizione della polizza assicurativa prima dell’affidamento dell’incarico stesso.