Anche i non iscritti a un albo professionale possono intervenire nella ricostruzione degli incidenti stradali. Perché, si legge in un parere dell’Autorità garante per la concorrenza e per il mercato in un parere all’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, non esiste alcuna riserva di competenze. E monta la denuncia delle categorie tecniche (periti industriali e ingegneri) per un parere che definiscono «errato» e che si pone in «palese contraddizione» con il Regolamento dell’Isvap (n. 11 del 2008), l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni che identifica precisi ambiti di applicazione. Il tutto parte da una segnalazione degli ordini dei periti industriali e degli ingegneri di Treviso (supportati dai rispettivi consigli nazionali) rivolta agli ispettorati di liquidazione delle compagnie assicurative nelle quali, è la denuncia, è prassi diffusa affidare incarichi come consulenti tecnici dei giudici anche ai «semplici» iscritti val Ruolo dei periti assicurativi. Questi soggetti, invece, secondo il Regolamento dell’Isvap, non sono competenti in materia, giacché tra le loro attività «non rientrano quelle di ricostruzione dinamica e cinematica dell’evento dannoso». In sostanza, secondo il provvedimento in questione, a questi soggetti è consentita esclusivamente l’attività di accertamento e stima dei danni derivanti dai sinistri stradali. L’attività ricostruttiva della meccanica, invece, proprio perché applica tra le altre cose, anche i principi della fisica, compete per le legge esclusivamente agli ingegneri e ai periti industriali con indirizzo meccanico e navale, iscritti ai relativi albi professionali. Niente di tutto questo per l’autorità guidata da Giovanni Pitruzzella, secondo il quale, il regolamento istitutivo del ruolo dei periti assicurativi ha «delimitato in negativo l’ambito di applicazione dei settori di competenza non escludendo affatto che un perito assicurativo possa svolgere questo tipo di attività», specie nel momento in cui viene nominato da un tribunale che «lo ritiene professionalmente competente». Ma non solo perché l’Autorità punta il dito soprattutto sul tema dell’attribuzione di riserve, sottolineando che «regimi di esclusiva delle attività professionali dovrebbero essere limitati e rispondere alle esigenze della società nel suo complesso e non dei singoli ordini». L’obiettivo della segnalazione, ribattono invece gli ordini interessati, non era certo quello di restringere in maniera arbitaria il mercato delle professioni, ma solo quello di chiarire alle amministrazioni che si servono dei professionisti in materia di infortunistica, quale fosse lo scenario delle competenze, specie in un settore così delicato come quello della ricostruzione di un sinistro. Settore nel quale è richiesto un titolo abilitativo e conoscenze specifiche, mentre invece spesso sembra che i giudici non facciano alcuna differenza tra chi ricostruisce e chi stima il danno.