Pagina a cura di Daniele Cirioli  

Conto alla rovescia per gli esodati del contingente dei 55 mila. Chi ha risolto il proprio rapporto di lavoro in base ad accordi collettivi o individuali entro il 31 dicembre 2011 e vuole beneficiare della salvaguardia dai nuovi requisiti per la pensione previsti dalla riforma Fornero, deve presentare la domanda di ammissione alla direzione territoriale del lavoro (dtl) entro il prossimo 21 maggio. Il contingente disponibile è di 6 mila posti.

Il secondo contingente. L’appuntamento riguarda una delle categorie di esodati previste dal dm 8 ottobre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 17 del 21 febbraio 2013. Il decreto autorizza l’ingresso anticipato alla pensione, ossia in base ai requisiti previgenti all’ultima riforma Fornero, ad altri 55 mila lavoratori (che si aggiungono al primo contingente di 66 mila di cui al decreto 1° giugno 2012) individuati, oltre che dalla riforma Fornero, dai decreti cosiddetti Milleproroghe e sulla Spending Review dello scorso anno. Le singole ipotesi, con il relativo contingentamento numerico, sono indicate in tabella. Infine, è stato previsto un terzo decreto con un contingentamento di ulteriori 10.130 salvaguardati.

Incentivi all’esodo. L’appuntamento nello specifico interessa i lavoratori che hanno risolto il proprio rapporto di lavoro in ragione di accordi individuali o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo, per i quali il contingente numerico è stato fissato in 6 mila unità. Potenziali destinatari della salvaguardia, in tal caso, sono i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 31 dicembre 2011:

 – in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile

– ovvero, 

– in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale,

a condizione che:

– successivamente alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, non si sono rioccupati in qualsiasi altra attività lavorativa;

– risultano in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina pensionistica vigente prima del 6 dicembre 2011 (data di entrata in vigore del dl n. 201/2011, che ha introdotto la riforma Fornero delle pensioni), avrebbero comportato la decorrenza della pensione entro il 6 gennaio 2015 (entro il 36° mese successivo al 6 dicembre 2011); 

– la data di cessazione del rapporto di lavoro risulta da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie alle direzioni territoriali del lavoro ovvero altri soggetti equipollenti individuati sulla base di disposizioni normative o regolamentari.

L’Inps (messaggio n. 4678/2013) ha precisato che il criterio ordinatorio del monitoraggio delle disponibilità nel plafond assegnato alla categoria è quello della data di cessazione del rapporto di lavoro.

Il dm 8 ottobre 2012 ha disposto quanto segue. In primo luogo che le istanze di accesso al beneficio della salvaguardia (cioè del prepensionamento), corredate dagli accordi che hanno dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro, devono essere presentate entro il 21 maggio 2013 (entro 120 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso dm 8 ottobre 2012 nella gazzetta ufficiale):

 – alla direzione territoriale del lavoro innanzi alla quale sono stati sottoscritti gli accordi privati;

 – alla direzione territoriale del lavoro competente in base alla residenza del lavoratore interessato in caso di cessazione del rapporto sulla base di accordi collettivi.

Per l’esame delle istanze sono istituite specifiche commissioni presso le dtl. Avverso le decisioni ed i provvedimenti delle commissioni, il lavoratore interessato può presentare riesame entro 30 giorni dalla data di ricevimento dello stesso provvedimento, innanzi alla direzione territoriale del lavoro presso cui è stata presentata l’istanza.

Occhio ai requisiti. L’Inps, con messaggio n. 6645/2013, ha precisato che i requisiti di salvaguardia, che consentono di andare in pensione alle vecchie condizioni ante riforma Fornero, devono sussistere fino al momento della decorrenza della pensione, inclusa la finestra mobile che solo nel caso degli esodati continua a sopravvivere. Pertanto, nel caso specifico di soggetti cessati dal rapporto di lavoro per via di accordi individuali e collettivi d’incentivo all’esodo (ma anche per quelli autorizzati alla prosecuzione dei contributi volontari), la condizione della mancata ripresa dell’attività lavorativa, sotto qualunque specie, dopo la cessazione e/o dopo l’autorizzazione deve sussistere fino alla decorrenza della pensione.

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