Pagina a cura di Christina Feriozzi e Luciano De Angelis  

Countdown per la sottoscrizione di una polizza di responsabilità civile per tutti i professionisti iscritti in albi. Tale obbligo (che peraltro è imposto anche a tutte le nuove società fra professionisti) dovrà essere assolto entro il prossimo 15 agosto da tutti coloro, fra i circa 2 milioni di iscritti a un albo professionale, che a oggi non hanno ancora provveduto. L’obbligo nasce con l’art. 3, comma 5, lett. e), del dl 13/8/2011, n. 138 , e viene confermato con la conversione nella legge 14/9/2011 n. 148, in G.U. 216 del 16/9/2011. Una regolamentazione (soft) dell’obbligo avviene con il dpr 137/2012 con il quale è peraltro stabilità una proroga annuale dell’obbligo dall’agosto 2012 all’agosto 2013.

Tutti i professionisti (e le società da loro costituite) dovranno rendere noto ai clienti, evidenziando loro al momento dell’assunzione dell’incarico, come si legge nel regolamento «gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva». La violazione di tale dovere costituirà un illecito disciplinare. Ecco, in dettaglio, i maggiori rischi da coprire per ciascuna categoria professionale, da un lato, e dall’altro il confronto tra alcuni prodotti proposti dalle principali compagnie assicurative.

 

La copertura per il commercialista. La polizza Rc professionale tiene indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (a titolo di sanzioni, interessi e spese) per danni colposamente cagionati a terzi, compreso i clienti, in conseguenza di errori personalmente commessi nell’esercizio della professione, mentre restano sempre escluse da copertura le sanzioni dirette comminate al professionista. Nelle condizioni standard del contratto viene normalmente inclusa la copertura per danni relativi:

a) all’attività di tenuta di contabilità, registri Iva e redazione di dichiarazioni fiscali, a causa di errori (non dolosi) imputabili al consulente;

b) al fatto colposo o doloso di collaboratori, sostituti di concetto, praticanti e dipendenti facenti parte dello studio professionale;

c) alla perdita, distruzione, danneggiamento di documenti di proprietà dell’assicurato o per i quali egli è legalmente responsabile o custode nell’esercizio dell’attività professionale;

d) a lesioni corporali e/o materiali involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti, in relazione alla conduzione dei locali e delle attrezzature adibite all’attività dell’assicurato, nonché per fatti dolosi o colposi dei dipendenti e collaboratori dello studio;

e) a perdite patrimoniali subite dai clienti e seguito dell’apposizione del visto di conformità (c.d. visto leggero) e/o dall’asseverazione per gli studi di settore e della certificazione tributaria (c.d. visto pesante), a condizione che l’Assicurato abbia e mantenga per tutto il periodo di Assicurazione i requisiti previsti dalle norme applicabili per l’esercizio di tali attività;

f) a perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza dell’errato trattamento dei dati personali (privacy) degli assistiti conseguente ad atti colposi.

Da evidenziare, tuttavia, che alcuni rischi, ordinariamente riscontrabili nell’attività di dottore commercialista ed esperto contabile, vengano «coperti» solo se espressamente richiamati dal contratto e, di norma con una integrazione del premio.

In particolare, si tratta di rischi rinvenibili nello svolgimento di specifiche funzioni, quali:

– consigliere di amministrazione o del consiglio di gestione;

– membro di collegi sindacali (o altro organo di controllo) di società o enti;

– revisore legale dei conti in società;

– membro di Commissione tributaria (legge 13/4/1988 n. 117);

– revisore/amministratore in Enti locali;

– liquidatore, anche giudiziale, di società o imprese;

– curatore e commissario giudiziale;

– incaricato per l’invio telematico di dichiarazioni fiscali (dpr 322/98 e succ. mod.);

– incaricato del pagamento di imposte, tasse e contributi (anche online) per conto del cliente;

– consulente su pratiche per l’accesso a finanziamenti agevolati o a fondo perduto;

– amministratore di stabili (condomini);

– consulenza del lavoro o in materia giuslavoristica;

– mediatore ex dlgs 28/2010 e dm 180/2010;

– amministratore di centri elaborazione dati;

– direttore presso Caf.

Va puntualizzato, in ogni caso, che una attenzione deve essere dedicata alle clausole relative alla «franchigia» e, soprattutto, allo «scoperto», ordinariamente inserite nelle polizze, che rimangono, comunque a carico degli assicurati.

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