Pagina a cura di Valentino De Angelis  

Il conto alla rovescia per l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile legata all’attività professionale degli avvocati è iniziato. Secondo il dpr 137/2012 entro il prossimo ferragosto tutti i patrocinatori dovranno essere in possesso di una polizza Rc professionale. Si tratta di un contratto in base al quale l’assicuratore si impegna a risarcire l’assicurato di quanto questi sia chiamato a pagare quale soggetto civilmente responsabile per i danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti nell’esercizio professionale dell’attività descritta in polizza, svolta nei termini delle leggi che la regolano. L’operatività della copertura è subordinata al fatto che l’assicurato sia munito di regolare abilitazione all’esercizio dell’attività con l’iscrizione nel relativo Albo professionale. La stipula della polizza assicurativa potrà essere effettuata dal professionista autonomamente o anche mediante apposite convenzioni sottoscritte dal Consiglio nazionale forense. L’art. 5 del dpr 137/2012 precisa che il rischio da coprire con l’assicurazione obbligatoria comprende anche quello relativo ai danni derivanti al «cliente», per la custodia di documenti, somme di denaro (attualmente assicurabile parzialmente solo attraverso una polizza furti), titoli e valori ricevuti in deposito dallo stesso.

A tale obbligo si accompagna contestualmente quello di stipulare apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell’attività svolta nell’esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale, compresi i rischi «in itinere».

Una volta stipulate, gli estremi delle polizze assicurative e di ogni loro successiva variazione dovranno essere comunicati al consiglio dell’ordine. La violazione di questi obblighi integra un illecito disciplinare.

Quella forense è una professione esposta a numerosi rischi, che potrebbero sfociare in ingenti danni da risarcire. Esempi in tal senso: la perdita di documenti importanti, il mancato rispetto dei termini per presentare un’istanza, un ricorso o un atto del processo con la conseguente impossibilità di proporre impugnazione, oppure errori di valutazione nella consulenza o di impostazione procedurale di una causa.

Il mercato offre una moltitudine di polizze preconfezionate o in convenzione che attraverso la logica del premio basso rispondono più alla ricerca del consenso che alle effettive esigenze degli assicurati, i quali restano inconsapevolmente esposti a molti rischi.

Le polizze italiane, di norma, elencano in modo tassativo gli eventi e le attività assicurate, mentre sarebbe preferibile il riferimento a modi e limiti previsti dalla legge professionale forense in vigore. Inoltre, qualora il professionista commetta un errore in una «veste» differente da quella usuale (per esempio come curatore fallimentare, liquidatore, amministratore, sindaco e revisore contabile) potrebbe non essere coperto dall’assicurazione se la clausola ad hoc non fosse richiamata nella polizza.

I contratti reperibili sono ormai tutti conformati alla clausola claims made, che prevede la copertura delle richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all’assicurato nel corso del periodo di assicurazione, e da questi denunciate all’assicuratore durante il medesimo periodo. Qualora l’avvocato non sia neofita, sarà necessario richiamare la clausola «pregressa», che allarga il periodo di copertura alle richieste di risarcimento denunciate all’assicuratore durante il periodo di validità contrattuale e relative a comportamenti colposi posti in essere successivamente alla data di retroattività indicata in polizza, a patto che questi fatti non siano già noti all’assicurato.

Altra clausola imprescindibile è la garanzia «postuma», che prolunga il periodo di accoglimento dei reclami oltre la scadenza della copertura ma entro un periodo di tempo contrattualmente prefissato. È quasi sempre prevista in caso di morte, gravi invalidità permanenti, cessata attività, pensionamento.

Infine, se la polizza prevede un meccanismo di regolazione del premio, parametrandolo per esempio al fatturato inizialmente dichiarato dall’assicurato, sarà indispensabile versare il conguaglio qualora il volume d’affari si riveli, a consuntivo, più alto di quello ipotizzato. In caso di ritardato o mancato versamento, la copertura potrebbe essere sospesa o ridotta proporzionalmente al premio effettivamente versato.

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