L’annotazione della perdita di possesso esenta dal bollo

 

Pagina a cura di Stefano Manzelli ed Enrico Santi  

 

Chi perde la propria auto per un furto o per truffa o ancora per provvedimenti dell’autorità giudiziaria può richiedere l’annotazione al Pra della perdita di possesso. In tal modo l’intestatario rimarrà tale ma non sarà tenuto a pagare il bollo auto. Ma non tutti i fatti possono essere registrati.

Lo ha chiarito l’Aci con circolare prot. 4067 del 17 aprile 2013. Alla perdita di possesso di un veicolo corrispondono numerose incombenze burocratiche. Per questo motivo l’associazione degli automobilisti ha redatto una nota operativa entrata in vigore il 2 maggio scorso. L’intestatario del veicolo, qualora ne perda la disponibilità, può richiedere al Pubblico registro automobilistico l’annotazione della perdita di possesso. Questa trascrizione produce la cessazione dell’obbligo del pagamento della tassa automobilistica per i periodi di imposta successivi a quello in cui si è verificato l’evento, ma non incide sull’intestazione del veicolo, che continua a essere iscritto a nome dello stesso soggetto. La perdita di possesso del veicolo può verificarsi per vari motivi. Precisamente a causa di furto o rapina del veicolo, appropriazione indebita, truffa, provvedimenti dell’autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione ecc. In caso di furto o rapina del veicolo, per annotare la perdita di possesso occorre produrre la denuncia/querela resa alle competenti autorità. Per annotare la perdita di possesso del veicolo per appropriazione indebita occorre produrre la denuncia/querela, oppure una dichiarazione sostitutiva di resa denuncia o una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale viene dichiarata la perdita di possesso del veicolo. La perdita di un veicolo in seguito a truffa si verifica quando un soggetto viene privato del bene con l’inganno. In questa ipotesi, se l’atto di vendita è stato redatto con le forme previste dalla legge ed è stato regolarmente trascritto al Pra, il venditore non può chiedere l’annotazione di una perdita di possesso. Infatti, si tratta di un atto di vendita che può essere annullato ricorrendo all’autorità giudiziaria. Una volta ottenuto un provvedimento dell’autorità giudiziaria che annulla la vendita o comunque dispone la restituzione del veicolo al venditore in qualità di legittimo proprietario o avente titolo, questi può richiederne la trascrizione con le consuete modalità. Nelle more può essere richiesta l’annotazione della domanda giudiziale. Se l’atto di vendita non è stato trascritto, il venditore vittima della truffa, che è ancora intestatario del veicolo, può chiedere l’annotazione di una perdita di possesso allegando la denuncia/querela resa alle competenti autorità. In seguito all’annotazione al Pra di tale perdita di possesso, l’eventuale atto di vendita nella disponibilità del truffatore non può essere trascritto, né può essere richiesta una radiazione per esportazione da avente titolo. Alcuni provvedimenti amministrativi o giudiziari possono determinare una limitazione della disponibilità del veicolo da parte dell’intestatario come, ad esempio, il sequestro penale o giudiziario del veicolo. Il sequestro amministrativo previsto dal codice della strada non è tuttavia trascrivibile, prosegue la nota; però l’intestatario che non può più utilizzare il veicolo può comunque chiedere l’annotazione al Pra della perdita di possesso. Inoltre, può essere richiesta l’annotazione della perdita di possesso anche nel caso in cui la carta di circolazione sia stata annullata con ritiro e distruzione delle targhe. A seguito di un giudizio dinanzi al giudice di pace o altro organo giurisdizionale, la sentenza può disporre che l’intestatario del veicolo ne ha perduto il possesso oppure che è avvenuto un trasferimento della proprietà in favore di un altro soggetto. In questi casi il venditore rimasto intestatario può richiedere l’annotazione della perdita di possesso in base a sentenza. La perdita di possesso con sentenza può essere annotata anche nel caso in cui l’intestatario abbia precedentemente presentato sullo stesso veicolo (nelle more del giudizio innanzi al giudice di pace) un’altra perdita di possesso con dichiarazione sostitutiva. Per coloro che hanno perduto per vari motivi (rottamazione, vendita, esportazione, consegna per la rivendita ecc.) il possesso di un veicolo, ma ne sono rimasti intestatari, perché a suo tempo non sono state trascritte le relative formalità, è possibile richiedere, ai soli fini fiscali, l’annotazione di una perdita di possesso mediante la presentazione di una dichiarazione sostitutiva. Nel caso in cui i centri di raccolta autorizzati o le concessionarie, relativamente a mezzi loro conferiti, non abbiano effettuato la radiazione, è possibile presentare una formalità di perdita di possesso specificando sulla nota la fattispecie che ha impedito di effettuare la prescritta annotazione (demolitore/concessionario inadempiente). Deve essere allegata la dichiarazione di presa in carico del veicolo o il certificato di rottamazione, rilasciati dal concessionario o dal centro di raccolta nel periodo in cui il demolitore era autorizzato all’esercizio dell’attività di smaltimento dalla p.a. Se però il veicolo è stato consegnato a un soggetto non autorizzato, l’interessato può presentare solo una perdita di possesso con dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Per quanto riguarda i veicoli danneggiati in seguito a eventi come terremoti o alluvioni, se viene adottato un provvedimento da parte delle competenti autorità finalizzato al recupero dei veicoli, si procede alla radiazione degli stessi dal Pra. In alternativa, l’intestatario può provvedere autonomamente alla consegna del veicolo danneggiato ad un centro di raccolta autorizzato per la successiva radiazione. Se invece non è possibile effettuare la radiazione per il mancato rinvenimento del veicolo, l’intestatario può richiedere l’annotazione della perdita in base a un verbale o provvedimento emesso dalle competenti autorità. Nel caso di veicoli andati distrutti in seguito a incendio, qualora non sia stato possibile ricorrere alle normali procedure di radiazione tramite un demolitore autorizzato, si può richiedere l’annotazione di una perdita di possesso per incendio del veicolo, allegando il verbale degli organi di soccorso.

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