Cauzione

Autore: Sonia Lazzini
ASSINEWS 242: maggio 2013

Il TAR Roma (sent. n. 2361 del 5 marzo 2013) – ignorando il principio della tassatività delle cause di esclusione – considera legittimo richiedere l’autentica notarile, anche degli eventuali allegati e DOVEROSO escludere l’impresa la cui polizza provvisoria sia autentica solo alla pagina contenente i dati di riferimento della relativa agenzia di assicurazione

Attenzione:
La certezza del diritto si è presa una pausa…
Se non risulta apposta autentica notarile in calce alla pagina contenente l’indicazione delle condizioni di cui ai punti (i), (ii) e (iii) del bando, che richiedevano la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e all’eccezione di cui all’art. 1957 c.c. nonchè l’operatività della garanzia a semplice richiesta della Consip spa entro 15 giorni, L’IMPRESA VA ESCLUSA

Questa la clausola considerata legittima:
La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà presentare, a pena di esclusione, la sottoscrizione autenticata da notaio e, sempre a pena di esclusione, dovrà prevedere: (i)…(ii)… (iii)… Si precisa che ove la cauzione contenga anche degli allegati, l’autentica notarile dovrà essere apposta in calce all’intero documento comprensivo degli allegati.

Questo il motivo di esclusione:
Nel caso di specie non risulta tale apposizione in calce anche agli allegati ma solo di seguito alla pagina contenente i dati di riferimento della relativa agenzia di assicurazione.
Il Tar Campania, Napoli invece, sentenza numero 212 del 9 gennaio 2013, dichiara nulla la clausola di un bando che preveda, quale causa di esclusione dalla gara, la mancanza dell’autentica in forma notarile della sottoscrizione da parte dell’agente della polizza fideiussoria di cui all’art. 75, comma 1 del codice dei contratti.
Cauzione provvisoria: non è legittima la clausola della gara che preveda, a pena di esclusione, la richiesta dell’autentica notarile dell’agente di assicurazioni della polizza provvisoria – la stazione appaltante deve prevedere, in caso di mancanza, l’eventuale integrazione ex post (applicazione art. 46 del codice dei contratti, commi 1 e i 1ibs – PRINCIPIO DELLA TASSATIVITÀ DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE IN VIGORE DAL 14 MAGGIO 2011).

L’insegnamento di base
Poichè dal 14 maggio 2011 è entrata in vigore la norma di cui all’articolo 46 comma 1 bis del codice dei contratti, relativamente alla tassatività delle cause di esclusione – ed in considerazione del fatto che non vi è un fondamento normativo per richiedere, a pena di esclusione, l’autentica notarile della firma dell’agente di assicurazioni che emette la cauzione provvisoria – vi sono alcune considerazioni da fare:

  • l’autentica può essere richiesta, ma non a pena di esclusione;
  • in caso di dimenticanza, la stazione appaltante deve, comunque, accettare l’offerta dell’impresa, con riserva e permettere, a norma del primo comma dell’articolo 46 del codice dei contratti, la regolarizzazione del documento;
  • la clausola che dispone l’esclusione in caso di mancata presentazione dell’autentica, È NULLA dall’origine e può essere considerata tale dal giudice, ex officio;
  • di conseguenza, è NULLA anche l’eventuale esclusione:

“Dopo il principio della tassatività delle cause di esclusione non è più legittimo richiedere l’autentica notarile dei poteri o della procura dell’agente assicurativo della fideiussione provvisoria.
È infondata, per il Collegio, anche la seconda censura, concernente la mancata indicazione nella polizza fideiussoria presentata dal Consorzio* dei poteri o della procura dell’agente assicurativo che ha sottoscritto la stessa, trattandosi di una condizione di legittimità della polizza che il bando non prevedeva (e che, peraltro, dopo l’introduzione del comma 1-bis nel corpo dell’art. 46 del Codice appalti non si deve ritenere neppure più inseribile dalla lex specialis); infatti, nel momento in cui sottoscrive la polizza, l’agente assicurativo si qualifica implicitamente ed inequivocabilmente come rappresentante”.
(Tratto dalla decisione numero 3351 del 7 giugno 2012 pronunciata dal Consiglio di Stato)

Passaggio tratto dalla sentenza numero 2361 del 5 marzo 2013 pronunciata dal Tar Lazio, Roma:
“Violazione degli artt. 75 e 113 d.lgs. 163/2006. Violazione del disciplinare di gara, par. 4.2 e par. 6. Violazione dei principi generali in materia di partecipazione alle pubbliche gare. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e falso presupposto. Sviamento”, in quanto la legge di gara prescriveva che l’autentica notarile alla fideiussione bancaria o assicurativa doveva essere apposta in calce all’intero documento comprensivo di quest’ultimi mentre l’autentica notarile apposta alla garanzia provvisoria della Ricorrente seguiva la sola pagina contenente i dati di riferimento dell’agenzia e non era in calce all’ultimo allegato, non potendo valere “a sanatoria” una dichiarazione postuma dell’interessata sul periodo di estensione temporale della validità della cauzione provvisoria
(…)
Considerato che, dall’esame delle censure di cui ai quattro ricorsi incidentali sopra evidenziati, il Collegio ritiene primariamente assorbente e fondata quella, comune, proposta da Controinteressata Gestioni spa e Controinteressata 2 spa, tendente a rilevare l’assenza di autentica notarile alla fideiussione assicurativa nei sensi prescritti dalla legge di gara.
Considerato, infatti, che il Disciplinare di gara (alla relativa pag. 14) prevedeva che “La fideiussione bancaria o assicurativa dovrò presentare, a pena di esclusione, la sottoscrizione autenticata da notaio e, sempre a pena di esclusione, dovrà prevedere: (i)…(ii)…(iii)…
Si precisa che ove la cauzione contenga anche degli allegati, l’autentica notarile dovrà essere apposta in calce all’intero documento comprensivo degli allegati”, con scrittura in “neretto” di tale ultima disposizione ad evidenziarne, evidentemente la ritenuta importanza; Considerato che nel caso di specie non risulta tale apposizione in calce anche agli allegati ma solo di seguito alla pagina contenente i dati di riferimento della relativa agenzia di assicurazione;
Considerato che, in particolare, non risulta apposta autentica notarile in calce alla pagina contenente l’indicazione delle condizioni di cui ai punti (i), (ii) e (iii) della clausola sopra riportata, che richiedevano la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e all’eccezione di cui all’art. 1957 c.c. nonchè l’operatività della garanzia a semplice richiesta della Consip spa entro 15 giorni;
Considerato che in relazione a tale ultima omissione il Collegio condivide quanto evidenziato da Controinteressata Gestioni spa, nel senso che in tal guisa non risulta assicurato l’impegno di ciascun componente del r.t.i. per l’ipotesi che l’inadempimento non dipenda dall’unico soggetto sottoscrittore della polizza (Cons. Stato, Sez. V, 26.3.12, n. 1732); Considerato che tale condizione a pena di esclusione non risulta rispettata neanche facendo riferimento alla comunicazione integrativa di Ricorrente di estensione temporale della polizza nelle more del protrarsi della gara, contenente autentica notarile all’atto di variazione e a relativo allegato di “Precisazione” in ordine alla denominazione esatta del contraente, in quanto tali documenti si limitano alla modifica della data di scadenza senza alcun ulteriore riferimento alle condizioni contrattuali richieste nel disciplinare di gara di cui ai punti i-iii sopra ricordati;
Considerato che risulta imprescindibile nella fattispecie in esame – ed a tal fine deve essere letta la disciplina di gara che prevede la disposizione sopra riportata con esplicita pena di esclusione, evidenziando “in neretto” la necessità di autentica notarile anche in calce agli allegati – la necessità di garantire l’amministrazione contraente dall’assenza di ambiguità e dalla possibilità di ogni tipo di eccezione, anche di natura formale, da parte del soggetto garante;
Considerato che sul punto il Collegio non trova condivisibile quanto dedotto nelle sue difese dalla ricorrente principale secondo cui la circostanza che il testo completo della polizza era unito alle prime due pagine, contenenti la comunicazione della società assicurativa, da timbro di congiunzione del notaio e da questi anche siglati avrebbe confermato l’osservanza delle modalità del disciplinare, essendo in tal modo la polizza corredata da autentica e non avendo la medesima allegati di sorta;
Considerato, infatti, che il disciplinare non richiedeva genericamente che la polizza fosse corredata da autentica in qualunque parte della sua composizione ma prescriveva che l’autentica notarile con richiamo alla stessa mediante timbri di giunzione – a quel che consta pure privi di data – dovesse essere apposta in calce all’intero documento comprensivo di allegati, se presenti.

Francesco Saporito entra a far parte del consiglio Unipol
Il 30 aprile, all’assemblea degli azionisti di Unipol Assicurazioni, erano presenti, in proprio o per delega, 167 azionisti, detentori del 60,063% del capitale sociale.francesco saporito
Unipol ha chiuso lo scorso esercizio, sulla base del nuovo perimetro di gruppo, con un utile netto di 441 milioni e ha deciso la distribuzione di un dividendo pari a 0,15 euro per titolo ordinario e a 0,17 per le azioni privilegiate.
L’utile netto di Unipol “stand alone” è stato superiore al target del piano. Migliori anche i coefficienti di solidità patrimoniale, mentre inferiore agli obiettivi è stato solo il risultato netto dell’area bancaria”. Questo il commento dell’amministratore delegato Carlo Cimbri. Mentre il presidente Paride Stefanini ha dichiarato: “Stiamo affrontando passaggi importanti in un contesto economico difficile, erogando un dividendo che costituisce scelta di grande valore”. La novità che teniamo a sottolineare è l’entrata nel nuovo consiglio di amministrazione di Francesco Saporito.
Novità preannunciata nel corso del Congresso del Gruppo Agenti svoltosi a Siracusa nel giugno del 2012 (vedi Assinews di luglio). La portata della nomina di Saporito è di alto significato. In quanto avvicina ulteriormente il rapporto fra Compagnia e reti agenziali che a Unipol si riferiscono, impegnate nella attuazione di quel “Patto” che abbiamo illustrato con dovizia di particolari sulla nostra rivista. Patto sulle cui tracce si stanno muovendo altre realtà (vedi AXA Italia e Reale Mutua, per esempio).
Agente Unipol a Torino, Saporito si è distinto nella storia degli ultimi venticinque anni della professione agenziale. Ricopre la carica di presidente dell’Associazione Agenti Unipol dal 2002 e la sua candidatura a entrare nel consiglio di amministrazione della Compagnia è stato condivisa e caldeggiato anche dalle altre rappresentanze dei Gruppi Agenti che a Unipol fanno capo. Rappresentanze che stanno operando insieme per raggiungere gli obiettivi e i risultati attesi dal “Patto”.
L’entrata di un agente nel consiglio di amministrazione di una grande compagnia assicurativa rappresenta un traguardo di assoluto rilievo. Senza forse, un unicum.
La redazione di Assinews si augura che possa servire da esempio, Anche e sempre per scompaginare i pregiudizi e i luoghi comuni dei soliti benpensanti.
Completando la cronaca dell’assemblea del 30 aprile, confermati in 25 i consiglieri, i nuovi entranti, insieme a Farncesco Saporito, sono – oltre a Carlo Cimbri, Piero Collina e Pierluigi Stefanini., Giovanni Antonelli, Guido Galardi, Mario Zucchelli, Rossana Zambelli, Hilde Vernaillen, Giovanni Battista Baratta, Elisabetta Righini, Giuseppina Gualtieri e Paola Manes. Nota a margine: il compenso dei consiglieri viene ridotto del 20 per cento e il gettone di presenza passa da 1.500 a 1.000 euro.