di Carlo Giuro

È stato autorizzato all’operatività Sirio, fondo pensione negoziale destinato ai dipendenti dei ministeri, degli enti pubblici non economici, della presidenza del Consiglio dei ministri, dell’Enac e del Cnel, al quale possono aderire anche i dipendenti dell’Agenzia del demanio, per i quali è stato già formalizzato il relativo accordo. I potenziali aderenti sono circa 260 mila. Una volta definite le procedure che li riguardano, al nuovo fondo potranno partecipare anche i dipendenti del comparto Università e ricerca, delle altre Agenzie fiscali, nonché quelli delle Organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo istitutivo, del Coni servizi e delle Federazioni sportive nazionali. Sirio è il terzo fondo pensione pubblico. Allo stato attuale l’unico strumento in piena operatività è Espero, dedicato ai dipendenti del comparto scuola che al 31 dicembre 2011 aveva un numero di iscritti pari a circa 96 mila. Il 22 novembre 2011 ha ricevuto poi autorizzazione Perseo, destinato al comparto Sanità ed Enti locali. Mentre i dipendenti delle pubbliche amministrazioni a carattere locale delle regioni autonome Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta possono poi aderire ai fondi territoriali rispettivi, Laborfonds e Fopadiva. Per il personale delle forze armate e di polizia saranno le particolari forme di concertazione negoziale di questi comparti a definire le modalità di passaggio al tfr e l’istituzione di fondi pensione. Per il personale non contrattualizzato (magistrati, prefetti, diplomatici, avvocati dello Stato, professori universitari) le forme pensionistiche complementari potranno essere istituite secondo le norme dei rispettivi ordinamenti o, in mancanza, anche mediante accordi tra i dipendenti stessi, promossi da loro associazioni. Sirio, al pari degli altri fondi pensione, è a capitalizzazione individuale ed a contribuzione definita. In termini di agevolazioni fiscali vi sono profonde differenze rispetto ai fondi per i lavoratori privati. È ancora in vigore la precedente normativa fiscale con la deducibilità dei contributi pari al minore tra il 12% del reddito complessivo e i 5.164,57 euro e la tassazione delle prestazioni finali differenziata per rendite, soggette a imposizione progressiva Irpef e capitale, soggetto invece a tassazione separata. La contribuzione dovuta al fondo da parte delle amministrazioni è pari all’1% della retribuzione annua; ugualmente pari all’1% è la contribuzione del lavoratore. Sono inoltre contabilizzate dall’Inps, ex gestione Inpdap, la quota del 2% della retribuzione utile al calcolo del tfr dei dipendenti già occupati al 31 dicembre 1995 e di quelli assunti nel periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2000; l’1,5% della base contributiva di riferimento del trattamento di fine servizio e, per i lavoratori assunti dal primo gennaio 2001, il 100% dell’accantonamento tfr. L’Inps, provvederà poi a rivalutare virtualmente il tfr versato ai fondi pensione, in una prima fase in base alla media dei rendimenti di un paniere di fondi pensione individuati da un decreto del ministro dell’Economia. (riproduzione riservata)