Presunto colpevole, il Grande Cartello. Dopo la sanzione antitrust alle compagnie assicurative contro l’intesa anticoncorrenziale sulla Rc auto, l’assicurato che chiede risarcimento del danno può giovarsi della favorevole presunzione che il premio pagato sia stato indebitamente aumentato per effetto degli accordi sottobanco intercorsi fra i colossi del ramo «responsabilità civile»: spetta alla compagnia fornire la prova contraria. Lo ribadisce la sentenza 7045/12, pubblicata il 9 maggio dalla terza sezione civile della Cassazione. Bocciato il ricorso del gigante del settore Bancassurance. Inutile per la compagnia eccepire che, nella specie, l’aumento dei premi poteva essere spiegato in base a motivi diversi dall’intesa, ormai accertata, contraria ai principi del libero mercato. Qualche esempio delle spiegazioni alternative? I tanti casi di truffe assicurative, l’aumento dei sinistri e degli indennizzi per l’innalzamento dell’entità del danno biologico: fenomeni molto sentiti nella zona dell’assicurato, che proviene dalla Campania, ove i premi Rc auto sono i più alti d’Italia. E ancora: l’incidenza della fi scalità, l’adeguamento delle riserve sinistri, la crisi del settore all’epoca dei fatti. In realtà, dopo l’illecito «scambio di informazioni» sanzionato dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, l’assicurato che agisce in base all’articolo 33 della legge 287/90 chiedendo il risarcimento alla compagnia ha diritto ad avvalersi della presunzione secondo cui l’indebito aumento del premio, e dunque l’entità del pregiudizio patito, non sia inferiore al 20% dell’importo. Compete invece alla società assicurativa convenuta in giudizio fornire la prova contraria rispetto alla sussistenza del nesso causale fra l’illecito concorrenziale e il danno patito e all’entità del pregiudizio a carico del cliente (onere che, nella specie, non risulta adempiuto). E l’onere di dimostrazione posto a carico della compagnia non può riguardare circostanze inerenti l’andamento generale del mercato assicurativo ma deve investire situazioni e comportamenti specifi ci della stessa impresa. Infi ne: se la società ha partecipato al giudizio di fronte all’Antitrust, come nel caso di specie, non può rimettere in discussione la questione del nesso di causalità fra il cartello e l’aumento del premio. All’assicurazione, insomma, non resta che pagare le spese di lite. Dario Ferrara