Quando le polizze vita sono nella realtà prodotti fi nanziari «mascherati» da polizze previdenziali le tutele dell’art. 1923 cc. non valgono. È il caso delle polizze Unit e Index Linked (si veda servizio nella pagina seguente), il cui montante a differenza che nelle polizze vita vere e proprie può, quindi, essere assoggettato ad azioni esecutivi e cautelari. È l’orientamento che in questi ultimi anni si è sempre più consolidato in giurisprudenza. In pratica, secondo la posizione di merito prevalente, non può defi nirsi «polizza vita» un contratto che preveda un investimento fi nanziario non fi nalizzato a soddisfare principalmente bisogni di carattere previdenziale. Per aversi una funzione di tutela previdenziale e, quindi, per potersi qualifi care come polizza vita, il contratto deve prevedere quale obiettivo minimo, in caso di decesso, la conservazione integrale del capitale. La previsione di un rimborso, in caso di morte, in misura inferiore al capitale versato è incompatibile con lo strumento della assicurazione sulla vita quale forma di assicurazione privata. Ne consegue che, non trovando applicazione l’art. 1923 c.c., tali polizze possono essere pignorate (Trib. Parma 10/8/2010 e Trib. Parma 4 novembre 2011). Quando l’assicuratore incassi il premio intero all’atto della sottoscrizione e si obblighi al pagamento nel caso di «morte a vita intera» e cioè praticamente ad evento certo, il rischio cosiddetto demografi co è totalmente inesistente e il rischio di investimento è completamente a carico dell’assicurato, mentre l’obbligazione dell’assicuratore è limitata al pagamento del valore del capitale investito al momento dell’evento, in base agli indici di riferimento. La funzione di tale contratto, anche ricorrendo alla causa mista e al concetto di causa pendente, deve quindi più propriamente essere inquadrata nello schema di acquisto di prodotti fi nanziari, laddove l’investimento di un capitale è esposto al rischio di perdite a fronte di una certa probabilità di guadagno (Tribunale Cagliari, sent. del 2 novembre 2010). In senso conforme alla giurisprudenza testé evidenziata, cioè per la qualifi cazione di dette polizze quali contratti di natura meramente fi nanziaria: Trib. Bologna 13 gennaio 2011; Trib. Modica, 15 luglio 2011; Trib. Trani 11 marzo 2008; Trib. Salerno 6/10/2008; nel senso della causa mista ma con prevalenza di natura fi nanziaria Trib. Pescara 18 novembre 2011 ; Trib. Reggio Emilia 30 agosto 2011; Trib. Roma 23 febbraio 2011; Trib. Venezia 24/6/2011. Contra, cioè per la qualifi cazione del contratto in termini prevalentemente assicurativi: Trib. Cassino 13 dicembre 2010; Trib. Napoli 19 /5/2009; Trib. Torino 2 sett. 2008.