Rosa Serrano

Milano Stop all’abbinamento automatico fra mutuo casa e polizza vita dello stesso gruppo bancario assicurativo. Banche e intermediari finanziari che condizionino l’erogazione di un mutuo immobiliare o di un credito al consumo alla stipulazione di un contratto di assicurazione sulla vita, dovranno fornire al cliente un documento scritto riportante i contenuti minimi della polizza vita fissati dal regolamento emanato dall’Isvap attuativo del decreto liberalizzazioni e almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi ad essi non riconducibili. Isvap segnala che la struttura dei preventivi consentirà alle imprese di evidenziare al cliente i fattori concorrenziali che, oltre al premio finale, possono rendere più conveniente la polizza offerta, quali l’inclusione della copertura opzionale sulle rate in scadenza subito dopo il decesso, la disciplina delle cause di esclusione della copertura, la rinuncia alla carenza, l’assenza di obbligo di visita medica, oppure, in caso di visita medica, l’assenza di costi per l’assicurato, la tempistica di liquidazione, eccetera. Il decreto liberalizzazioni prevede che il cliente potrà ricercare sul mercato una polizza che preveda condizioni diverse e maggiormente rispondenti alle proprie esigenze. A tale scopo, il provvedimento Isvap stabilisce che il cliente avrà 10 giorni lavorativi dalla consegna dei preventivi per optare per una polizza più conveniente rispetto a quelle proposte dalla banca o dall’intermediario assicurativo. Questo contratto dovrà essere accettato dall’ente erogatore senza variare le condizioni offerte per il finanziamento. E’ per agevolare i consumatori nella ricerca e nel confronto dei prodotti assicurativi, il provvedimento Isvap prevede l’obbligo per le imprese di assicurazione di fornire sui loro siti internet un servizio online gratuito di rilascio del proprio preventivo. Per una maggiore visibilità delle offerte disponibili, sul sito dell’Isvap sarà pubblicato l’elenco delle imprese di assicurazione e dei relativi prodotti commercializzati, con un link ai siti per il rilascio del preventivo. Tenendo conto degli impatti organizzativi della nuova disciplina, Isvap ha fissato la sua entrata in vigore al 1° luglio 2012, mentre il termine per la creazione dei preventivatori on line sui siti delle compagnie è fissato al 1° settembre 2012. La prestazione assicurativa base dovuta in caso di decesso dell’assicurato dovrà essere pari o in linea con il debito residuo del mutuo immobiliare o del credito al consumo. La polizza potrà offrire — qualora nel periodo intercorrente tra la data di comunicazione all’impresa del decesso e la liquidazione del capitale, vengano a scadenza delle rate del mutuo o del credito al consumo — l’immediata liquidazione di queste rate, salvo conguaglio in sede di liquidazione definitiva. Il regolamento prevede che il cliente designi liberamente il beneficiario o vincolatario del contratto di assicurazione sulla vita. Il regolamento stabilisce che la banca o l’intermediario finanziario possono essere designati come beneficiari o vincolatari delle prestazioni assicurative solo qualora il contratto di assicurazione non sia intermediato dalla banca o dall’intermediario finanziario stesso o da soggetti ad essi legati da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo. Il contratto di assicurazione sulla vita dovrà indicare le modalità di denuncia del decesso e la documentazione da consegnare all’impresa per la liquidazione del capitale assicurato nonché i tempi di liquidazione, che non potranno in nessun caso superare i 30 giorni dal ricevimento della documentazione. Tenendo conto degli impatti organizzativi della nuova disciplina, Isvap ha fissato la sua entrata in vigore al 1° luglio 2012