DI DEBORA ALBERICI

Non è responsabile degli infortuni l’imprenditore che affitta l’azienda con macchinari obsoleti e non allineati agli standard di sicurezza. Ciò perché, ha sancito la Corte di cassazione con la sentenza n. 19416 del 22 maggio 2012, non esiste una norma della 626 e ora del nuovo Testo unico, dlgs 81 del 2008, che punisce chi affi tta l’azienda. Infatti i responsabili della sicurezza elencati dalle norme vigenti sono gli imprenditori sui loro dipendenti, i fabbricanti, i noleggiatori ma non certo chi affi tta tutta l’azienda. Insomma, ricorda la terza sezione penale, l’art. 6 del dlgs n. 626/1994 poneva l’obbligo di rispettare principi generali di prevenzione in materia di sicurezza e di salute ai progettisti, ai fabbricanti, ai fornitori e agli installatori al momento delle scelte progettuali e tecniche di dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nella legislazione vigente e vietava (al comma 2) la vendita, il noleggio, la concessione in uso e la locazione fi nanziaria di macchine, attrezzature di lavoro e d’impianti non rispondenti alla legislazione vigente. Non solo. Dopo la riforma di quattro anni fa l’art. 23 del dlgs n. 81/2008, che si pone in rapporto di continuità normativa con la suddetta 626, avente titolo «Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori», vieta la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature e impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, mentre l’art. 57 del più recente decreto sanziona le violazioni dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli gli installatori. «Nella specie », si legge in un passaggio fi nale della sentenza, «è stata contestata la concessione in noleggio di macchinari non rispondenti ai requisiti di sicurezza, ma, all’evidenza, l’ipotesi criminosa non si attaglia alla condotta descritta nell’imputazione stante che l’imputato non rientra nel novero dei soggetti indicati nelle suddette norme».Sulla base di questi motivi i giudici di Piazza Cavour hanno assolto con formula piena, perché il fatto non sussiste, un imprenditore che aveva sottoscritto un affi tto d’azienda pur essendo consapevole del fatto che i macchinari erano obsoleti e non a norma.