Se ne parla da sempre, soprattutto dopo il verificarsi di pesanti eventi catastrofici, ma nulla fino ad ora si era mai concretizzato.

Ecco che improvvisamente, la polizza anticalamità fa il suo ingresso nel sistema italiano: sarà una polizza volontaria, ma con agevolazioni fiscali.

La introduce il decreto legge 59/2012 sulla riforma della protezione civile (pubblicato nella G.U. del 17 maggio all’articolo 2, «Copertura assicurativa su base volontaria contro i rischi di danni derivanti da calamità naturali», che riportiamo di seguito.

Art. 2

Coperture assicurative su base volontaria contro i rischi di danni derivanti da calamità naturali

 

1. Al fine di consentire l’avvio di un regime assicurativo per la copertura dei rischi derivanti da calamità naturali sui fabbricati, a qualunque uso destinati, ed al fine di garantire adeguati, tempestivi ed uniformi livelli di soddisfacimento delle esigenze di riparazione e ricostruzione di beni immobili privati destinati ad uso abitativo, danneggiati o distrutti da calamità naturali, possono essere estese ai rischi derivanti da calamità naturali le polizze assicurative contro qualsiasi tipo di danno a fabbricati di proprietà di privati. Per favorire altresì la diffusione di apposite coperture assicurative contro i rischi di danni derivanti da calamità naturali, i premi relativi all’assicurazione per danni, per la quota relativa alle calamità naturali, ovvero relativi a contratti di assicurazione appositamente stipulati a copertura dei rischi di danni diretti da calamità naturali ai fabbricati di proprietà di privati a qualunque uso destinati, sono disciplinati con il regolamento di cui al comma 2.

2. Con regolamento emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), che si esprimono entro trenta giorni, sono definiti modalità e termini per l’attuazione del comma 1 senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche sulla base dei seguenti criteri:

a) estensione della copertura assicurativa del rischio calamità naturali nelle polizze che garantiscono i fabbricati privati contro qualsiasi danno;

b) esclusione, anche parziale, dell’intervento statale per i danni subiti da fabbricati;

c) incentivazioni di natura fiscale, nel rispetto del principio dell’invarianza di gettito, tramite regimi agevolativi all’imposta sul premio di assicurazione ovvero la deducibilità, anche parziale, del premio dalla base imponibile ai fini IRPEF e IRES dell’assicurato;

d) previsione di un regime transitorio, anche a fini sperimentali ovvero di prima applicazione.

3. Al fine della predisposizione del regolamento di cui al comma 2, il Dipartimento della protezione civile provvede ad acquisire e trasmettere ai Ministeri concertanti, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ogni elemento necessario per la valutazione degli effetti derivanti dall’introduzione del regime assicurativo di cui al comma 1, in particolare:

a) mappatura del territorio per grado di rischio;

b) stima della platea dei soggetti interessati;

c) dati percentuali sull’entità dei contributi pubblici finora concessi in caso di stato di emergenza;

d) simulazione dei premi, suddivisi per tipologia di copertura assicurativa.

 

Entro il 15 agosto dunque  dovrà essere emanato un regolamento che detterà le regole per questo tipo di polizze, ne definirà le caratteristiche e gli incentivi fiscali di cui godranno.

“Questo decreto rappresenta una svolta epocale. Si passa da welfare state a welfare community –  ha commentato Adolfo Bertani, Presidente CineasCon l’esclusione, anche parziale, dell’intervento statale per i danni subiti dai fabbricati, infatti, si introduce nel nostro Paese il principio della responsabilità diretta del cittadino  nella tutela dei propri beni e  di una nuova cultura del rispetto del territorio. Concretamente, il decreto prevede “estensione della copertura assicurativa del rischio calamità naturali nelle polizze che garantiscono i fabbricati  privati  contro qualsiasi danno”.

Convince meno l’aspetto volontaristico della polizza – continua Bertani. La situazione attuale, infatti,  vede assicurate per incendio solo il 35/40% delle abitazioni civili. Introducendo, invece, una sorta di “semi obbligatorietà” – legando ad esempio la garanzia calamità naturali alla polizza incendio –la stipulazione di queste  polizze verrebbe accelerata (in un anno le coperture per calamità  naturali sarebbero pari a quelle per incendio).

Viceversa, con un regime su  base esclusivamente “volontaria”, il pericolo è che le Compagnie Assicurative si prendano i rischi migliori, scegliendo chi assicurare e come, evitando di stipulare polizze nelle aree maggiormente a rischio di calamità naturali. Il sistema volontaristico non permetterebbe inoltre di centrare l’importante obiettivo dell’invarianza del gettito fiscale”.