La Covip ha pubblicato la relazione sui reclami pervenuti nel 2011, primo anno di introduzione delle nuove regole. Nelle intenzioni dell’Autorità di vigilanza sui fondi pensione presieduta da Antonio Finocchiaro, il passo successivo è l’attivazione di virtuosi meccanismi di auto-correzione nei fondi pensione che favoriscano più elevati livelli di efficienza del sistema di previdenza integrativa. Nel dettaglio, lo scorso anno le forme di previdenza complementare hanno ricevuto 3.200 reclami di cui la maggior parte, il 56%, indirizzati ai piani individuali pensionistici (pip) che sono i prodotti che oggi registrano i tassi di crescita nella raccolta più elevati nonostante l’assenza del contributo del datore di lavoro, grazie all’aggressività delle reti di vendita, in particolare promotori e agenti, che le collocano. Il 24% dei reclami ha interessato i fondi pensione aperti, il 13% quelli negoziali e il 7% i cosiddetti fondi preesistenti. La media dei reclami indirizzati direttamente alla Covip è di uno su 10. Il 68% dei reclami verte sulla gestione amministrativa. Per i fondi negoziali è critica l’area dei riscatti e delle anticipazioni (36%), stessa tematica per i fondi pensione aperti (26% dei reclami) seguita dai problemi connessi alla gestione delle contribuzioni (circa il 19%) e al trasferimento delle posizioni (13%). Per i pip il 26% riguarda i trasferimenti, il 16% i riscatti e le anticipazioni, il 16% la gestione dei contributi. In termini generali aree critiche sono poi quelle relative alla trasparenza (10%). Chi reclama? A rivolgersi direttamente ai fondi pensione sono in prevalenza gli iscritti (81,6% dei reclami) seguiti dagli studi legali (10,4%) e poi aziende, organizzazioni sindacali e associazioni dei consumatori (4,3%) e associazioni di datori di lavoro e patronati (3,7%). La normativa dei reclami è stata introdotta con la deliberazione Covip del 4 novembre 2010 entrata in vigore il 1° aprile 2011. Le informazioni utili per l’utente sono contenute nella specifica «Guida pratica alla trasmissione degli esposti» (disponibile su sito www.covip.it). L’istanza va indirizzata in primo luogo al fondo pensione che deve rispondere entro 45 giorni dalla ricezione. Se il fondo non ha fornito una risposta o ha fornito una risposta non soddisfacente, si può segnalare la situazione alla Covip. È possibile rivolgersi direttamente alla Covip in situazioni di particolare gravità e urgenza, potenzialmente lesive per la collettività degli iscritti al fondo: di norma, sono tali gli esposti trasmessi da associazioni o da altri organismi di rappresentanza degli iscritti. La Covip valuta fondatezza e rilevanza dei fatti segnalati, considerando gli effetti negativi che possono derivarne per gli iscritti al fondo pensione interessato e le possibili ricadute sul buon funzionamento del sistema di previdenza complementare. L’esposto non dà tuttavia luogo all’apertura di un procedimento amministrativo. Se emergono elementi che possano evidenziare problemi nel funzionamento del fondo pensione, la Covip effettua i necessari approfondimenti. L’Autorità di vigilanza può adottare iniziative volte a correggere il comportamento del fondo pensione oggetto dell’esposto. La Covip non ha comunque il potere di dirimere liti tra i fondi e i singoli iscritti o beneficiari né tra questi e i datori di lavoro tenuti al versamento dei contributi. In tali casi è necessario rivolgersi alla Autorità giudiziaria o attivare i meccanismi di mediazione previsti dalla normativa o, se lo statuto del fondo lo prevede, ricorrere a procedure arbitrali. Nel caso in cui la rimostranza sia inerente l’operato di altri soggetti coinvolti nell’attività del fondo (ad esempio, gli incaricati della raccolta delle adesioni, i gestori finanziari, le imprese di assicurazione incaricate di erogare le pensioni), la Covip può trasmettere l’esposto all’Autorità di vigilanza competente e può comunque intervenire sul fondo pensione, tenendo conto degli obblighi e delle responsabilità di quest’ultimo. Se l’esposto riguarda poi una forma pensionistica individuale di tipo assicurativo istituita prima del 1° gennaio 2007 e successivamente iscritta nell’Albo dei fondi pensione, la Covip può coinvolgere l’Isvap se il fatto attiene a vicende sorte prima dell’iscrizione nell’Albo dei fondi pensione. (riproduzione riservata) Carlo Giuro