Pagina a cura DI TANCREDI SEQUI Tutti i consumatori possono beneficiare della nullità di una clausola contrattuale abusiva dichiarata nulla in seguito a un ricorso collettivo promosso da un’autorità per la tutela dei consumatori. Lo hanno stabilito i giudici della Corte di giustizia europea interpellati dal Pest Megyei Bíróság (tribunale distrettuale di Pest, in Ungheria), chiamato a dirimere la questione sollevata dalla Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (autorità nazionale per la tutela dei consumatori) nei confronti dell’operatore di telefonia fi ssa ungherese, Invitel. «La direttiva concernente le clausole contrattuali abusive dispone che i consumatori non siano vincolati da clausole fi guranti in un contratto stipulato con un professionista», hanno spiegato i giudici europei secondo cui la legislazione ungherese rispecchia l’orientamento della direttiva Ue. Ma veniamo ai fatti. Secondo la legislazione ungherese la dichiarazione di nullità di una clausola abusiva a seguito di un ricorso collettivo si applica a ogni consumatore che abbia stipulato un contratto con un professionista nel quale figuri tale clausola. L’Autorità nazionale per la tutela dei consumatori ungherese aveva ricevuto un numero signifi cativo di denunce nei confronti della società Invitel poiché quest’ultima aveva unilateralmente introdotto nelle condizioni generali dei contratti di abbonamento una clausola che le conferiva il diritto di fatturare a posteriori «spese di vaglia» ai clienti, ovvero costi applicati in caso di pagamento delle fatture attraverso vaglia postale. Inoltre, le modalità di calcolo di queste spese di vaglia non erano state descritte nei contratti. Ritenendo che costituisse una clausola contrattuale abusiva, l’Autorità aveva chiesto ai giudici ungheresi di accertarne la nullità e di ordinare il rimborso ai clienti di Invitel delle somme indebitamente percepite come «spese di vaglia». Investito della controversia, il tribunale di Pest si è rivolto alla Corte di giustizia Ue per verifi care se la disposizione ungherese che permette a qualunque consumatore interessato di benefi ciare degli effetti giuridici della dichiarazione di nullità di una clausola abusiva, fosse conforme alla direttiva. «La direttiva obbliga gli stati membri ad accordare la possibilità per persone o enti che abbiano un interesse legittimo a tutelare i consumatori di adire le autorità giudiziarie con un’azione inibitoria affi nché queste accertino se clausole redatte per un uso generalizzato presentino un carattere abusivo e, all’occorrenza, ne vietino l’utilizzo », si legge nella motivazione della Corte. Secondo i giudici del Lussemburgo «l’attuazione effettiva dell’obiettivo dissuasivo delle azioni collettive esige che le clausole dichiarate abusive nell’ambito di un’azione promossa contro il professionista non vincolino né i consumatori che siano eventualmente parti nel procedimento né quelli che non lo siano, ma che abbiano stipulato con detto professionista un contratto al quale si applicano le medesime condizioni generali». In questo contesto, secondo la Corte i giudici nazionali devono trarre d’uffi cio tutte le conseguenze che derivano dall’accertamento, nell’ambito di un’azione inibitoria, della nullità. In altre parole, la clausola abusiva non vincola i consumatori che abbiano stipulato un contratto contenente una clausola di questo tipo e al quale si applicano le medesime condizioni generali. Infi ne, quanto alla valutazione del carattere abusivo della clausola contestata dell’Invitel, la Corte ha risposto che «essa deve essere condotta dal giudice nazionale». Nell’effettuare questa valutazione, il giudice ungherese dovrà cioè verifi care in particolare se, alla luce di tutte le clausole fi guranti nel contratto e della legislazione nazionale applicabile, i motivi o le modalità di variazione delle spese collegate al servizio da prestare sono descritti in modo chiaro e comprensibile e se i consumatori dispongono della facoltà di porre termine al contratto. © Riproduzione riservata