Pagina a cura DI ANTONIO CICCIA

Investigatori al palo. La decertificazione blocca gli accertamenti nel settore responsabilità civile auto e nel settore delle certificazione mediche (referti). Ma anche gli avvocati e i notai devono fare i conti con le nuove norme che vogliono mandare in soffitta i certifi cati. Questo per effetto della applicazione della legge 183/2011 (legge di stabilità 2012), che, all’articolo 15, comma 1, (norme in materia di certifi cati e dichiarazioni sostitutive), ha modifi cato l’articolo 40 del dpr 445/2000 (Testo unico della documentazione amministrativa). In base a questa disposizione le certifi cazioni anagrafi che rilasciate sono valide solo nei rapporti tra privati; la legge, infatti, prevede un divieto della produzione dei documenti ad altre amministrazioni pubbliche o enti gestori servizi pubblici. Nel dettaglio la legge 183 ha portato numerose novità, in particolare all’articolo 40 del dpr 445/2000. Innanzitutto i certifi – cati rilasciati dalla pubblica amministrazione che accertino stati, qualità personali e fatti sono validi e utilizzabili solo tra i privati. Sui certifi cati, poi, a pena di nullità, deve essere apposta la dicitura «il presente certifi cato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi »; nei rapporti con le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi la regola diventa l’acquisizione d’uffi cio dei dati e informazioni e l’utilizzo delle dichiarazioni sostitutive. Insomma, i certifi cati si possono chiedere solo per pratiche con privati e non più con organi pubblici. Nella prassi si assiste a un irrigidimento degli enti pubblici, che sono restii a consegnare certifi cati, come se tale fosse lo scopo perseguito dal legislatore. In realtà lo scopo del legislatore è favorire l’uso delle dichiarazioni sostitutive da parte dell’interessato, non costringendolo a estrarre certifi cati, anzi obbligandolo ad autocertifi care. Diverso è il caso della assunzione di informazioni, anche sotto forma di certifi cato da parte di terzi, al fine della produzione in un giudizio o per precostituirsi una prova. Si può infatti ben comprendere che non può essere prova utilizzata in giudizio una autocertifi cazione. Peraltro i comuni applicano la novità anche nei confronti di tutti i soggetti che si avvalgono dei dati anagrafi ci (ad esempio, avvocati e investigatori) a volte negando l’emissione del certifi cato, altre imponendo la marca da bollo senza più applicare le leggi speciali del regime di esenzione. Vediamo alcuni casi. Le agenzie investigative, ad esempio, svolgono su mandato delle compagnie assicurative attività di indagine al fi ne di consentire la corretta applicazione del codice delle assicurazioni private e si occupano di ricercare notizie e informazioni per defi nire l’effettività delle richieste di risarcimento danni materiali e personali e riscontrare elementi utili a rilevare tentativi di frode in materia di assicurazione. Inoltre si occupano anche di verifi care l’eventuale illegittima duplicazione dello stesso risarcimento in capo agli enti previdenziali e assistenziali dello stato (Inps e Inail) in caso di lesioni derivanti dai sinistri coperti da Rca. Per questi scopi le agenzie hanno bisogno di acquisire notizie sulla condizione anagrafi ca, di stato familiare con indicazioni di paternità e maternità , riferibili ai soggetti coinvolti quali parti nei sinistri in accertamento conferiti con apposito mandato delle compagnie di assicurazione. A seguito della legge 183 i si sono verifi cate numerose risposte negative. Il problema è di verifi care se si possa continuare o meno a ricevere certifi cazioni anagrafi che o anche solo notizie relative ai dati anagrafi ci. Peraltro in materia va sottolineato che nel senso della trasparenza della pubblica amministrazione in materia anagrafi ca si possono citare alcuni provvedimenti del garante della privacy, i quali richiamano la disponibilità del certifi cato di residenza e di stato di famiglia. Questi orientamenti si basano su quanto previsto dal regolamento anagrafi co (dpr 223/1989). In particolare l’articolo 33 prevede che L’uffi ciale di anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta, fatte salve le limitazioni di legge, i certifi cati concernenti la residenza e lo stato di famiglia. Altra possibilità è fornita dalla richiesta di accesso ai documenti amministrativi, in base alla legge 241/1990, il cui articolo 24 riconosce che deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Per quanto riguarda lo stato civile gli investigatori fanno leva anche sull’articolo 450 del codice civile per cui i registri dello stato civile sono pubblici. Ma anche il codice della privacy dà alcune chance. L’articolo 24 del codice ritiene che possa essere effettuato senza consenso il trattamento riguardante dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque. Tra l’altro lo stesso codice della privacy ammette senza consenso il trattamento necessario per lo svolgimento delle investigazioni difensive. © Riproduzione riservata