Assicurazioni Generali lancia Generali PianoForte, una novità nel mercato assicurativo: la prima soluzione che coniuga un piano di risparmio con una copertura in caso di perdita di autosufficienza, nell’intento di costruire una disponibilità finanziaria proteggendo contemporaneamente la capacità stessa di generare risparmio da eventi (malattia o infortuni) che rendano la persona non più autonoma e in grado di lavorare.

La copertura Long Term Care, in caso di perdita di autosufficienza, è inclusa nel premio e il piano di risparmio è collegato all’andamento di Gesav, la storica gestione patrimoniale di Generali il cui rendimento medio lordo realizzato negli ultimi 10 anni è stato del 4,77%.

In caso di perdita permanente di autosufficienza, la compagnia prevede la corresponsione all’assicurato di una rendita vitalizia di € 6.000 l’anno.

La polizza ha una durata contrattuale articolata su due fasi, 10 anni + 10 anni. Il passaggio dalla prima alla seconda fase è automatico e il piano di risparmio estremamente flessibile per poter far fronte alle esigenze del cliente nelle diverse fasi della vita.

Generali PianoForte prevede inoltre bonus del 2%, del 5% o del 10% per premiare la continuità nei versamenti e offre condizioni particolarmente vantaggiose agli under 40.

 

Scheda

Il contratto si articola in due intervalli temporali: il primo di 10 anni (prima fase) e il successivo (seconda fase) in caso di prolungamento di ulteriori 10 anni, automaticamente operante in caso di mancanza di richiesta di liquidazione da parte del Contraente.

Prestazioni principali

In caso di vita dell’Assicurato alla scadenza della:

– Prima fase (10 anni) il “capitale assicurato” iniziale rivalutato a cui aggiungere il bonus più sotto descritto;

– Seconda fase (ulteriori 10 anni) il “capitale assicurato” maturato alla scadenza della prima fase raddoppiato e ulteriormente rivalutato. A questo importo si aggiunge il bonus di seguito descritto.

In caso di morte:

La somma dei premi versati (al netto di diritti, addizionali di frazionamento, caricamenti ed eventuale premio relativo alla copertura LTC), rivalutati fino alla ricorrenza annuale che precede o coincide con la data di decesso e aumentata di un Bonus, con le modalità disciplinate nel seguito.

Nella seconda fase è riconosciuto un tasso minimo garantito pari al 2% annuo a partire dalla decorrenza originaria del contratto fino alla ricorrenza annua che precede o coincide con la data di decesso, a condizione che il piano di versamento della prima fase sia al corrente con il pagamento dei premi.

In ogni caso tale prestazione non potrà essere inferiore alla somma dei premi versati, al netto di diritti e addizionali di frazionamento, a condizione che il piano di versamento sia al corrente con il pagamento dei premi.

In caso di perdita di autosufficienza permanente:

Una rendita annua vitalizia iniziale di € 6.000,00, corrisposta in rate mensili anticipate, in caso di perdita dell’autosufficienza permanente nel compimento degli atti elementari della vita quotidiana.

La garanzia è riservata agli assicurati che, al momento della sottoscrizione, abbiano un’età assicurativa non superiore a 60 anni ed è operante solo se la perdita di autosufficienza e la relativa denuncia intervengono nel corso della durata contrattuale ed entro la ricorrenza annuale in cui l’Assicurato ha età assicurativa

pari a 65 anni.

Tale copertura assicurativa prevede un periodo di carenza pari a sei mesi.

Non sono assicurabili coloro che risultassero titolari di assegni di invalidità o di pensione di inabilità riconosciuti dall’Ente Previdenziale o Assistenziale di appartenenza e/o con pratiche in corso per il riconoscimento dell’invalidità presso l’Ente Previdenziale o Assistenziale di appartenenza

Bonus

A partire dalla scadenza della prima fase, in funzione delle annualità di premio pagate, l’importo liquidato per scadenza, decesso o riscatto sarà maggiorato di un bonus, così determinato:

– 2% pagate 10 annualità di premio; oppure

– 5% pagate 15 annualità di premio; oppure

– 10% pagate 20 annualità di premio.

Versamento del premio

Annuo rivalutabile

Fiscalità

Il premio relativo alla componente LTC non è detraibile.

Gestioni separate

Gesav

Rivalutazione del capitale assicurato

La rivalutazione sarà pari alla differenza tra il rendimento della Gestione separata ed il valore trattenuto pari a 1,2%, fatto salvo il consolidamento delle rivalutazioni attribuite.

Il trattenuto sarà incrementato di 3 centesimi di punto assoluto per ogni decimo di punto assoluto superiore al 4%.

Garanzie finanziarie

In caso di vita, a scadenza della
Prima fase: 2%, se completato il piano della prima fase;

Seconda fase 2%, se completato il piano della prima fase

In caso di morte nella

Prima fase: Somma premi netti versati

Seconda fase: 2% annuo a partire dalla decorrenza originaria del contratto fino alla ricorrenza annua che precede o coincide con la data di decesso se completato il piano di versamento dei premi della prima fase. Fatta salva la garanzia di restituzione dei premi netti versati.

In caso di riscatto nel corso della

Prima fase: Consolidamento della rivalutazione
Seconda fase: 2% se completato il piano di versamento premi della prima fase