DI DANIELE CIRIOLI Al via il fondo esodo per dipendenti di imprese di assicurazione. I lavoratori interessati, cioè quelli che si trovino in condizioni di maturare i requisiti minimi per la pensione entro un periodo massimo di cinque anni, riceveranno un assegno straordinario annuo, erogato per 13 mensilità a partire da quella successiva alla cessazione del rapporto di lavoro e fi no al mese precedente la pensione. Gli interessati, tuttavia, hanno l’onere di presentare la domanda di pensione alla sede Inps competente, entro l’ultimo mese di spettanza dell’assegno straordinario, perché non è prevista la trasformazione automatica dell’assegno in pensione. Lo precisa, tra l’altro, l’Inps nella circolare n. 64/2012. Il fondo ha lo scopo di attuare interventi a favore dei lavoratori delle imprese di assicurazioni, con esclusione di dirigenti, portieri e personale ausiliario. Le imprese interessate devono produrre una specifi ca domanda di accesso alle prestazioni straordinarie entro il periodo di validità del fondo, che è di 10 anni a partire dal 14 aprile 2011. Pertanto, spiega l’Inps, il periodo possibile di erogazione della prestazione straordinaria è compreso tra 1° maggio 2011 e 1° aprile 2021. In questo arco di tempo è poi il singolo accordo aziendale a disciplinare l’esodo dei lavoratori in esubero in ciascuna società, individuando conseguentemente la prima e l’ultima decorrenza utile della prestazione. Una volta liquidata la prestazione straordinaria, il fondo invia ai lavoratori interessati, unitamente al certifi cato necessario per riscuotere la stessa prestazione, una comunicazione con le informazioni relative al pagamento e alla data di scadenza. Entro il mese di scadenza della prestazione, precisa l’Inps, il lavoratore ha l’onere di presentare domanda di pensione alla sede Inps competente, non essendo prevista la trasformazione automatica della prestazione straordinaria in pensione; non farlo determinerà la mancata erogazione della pensione (evidentemente fi no a presentazione dell’istanza di pensionamento). Su richiesta del lavoratore, l’assegno straordinario può essere corrisposto anche in unica soluzione; in tal caso, l’importo una tantum è determinato in misura corrispondente al 65% di quanto spettante (calcolato a tasso di sconto); non è invece dovuta contribuzione. Il fi nanziamento degli assegni è assicurato dal contributo straordinario versato dal datore di lavoro e relativo ai soli lavoratori interessati. Il contributo è determinato nella misura pari al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogati più relativa contribuzione. L’importo è calcolato e reso disponibile dall’Inps, online, a partire dal giorno 10 del mese, nonché comunicato all’azienda. Quest’ultima di conseguenza dovrà provvedere all’accreditamento della provvista al massimo entro il giorno 15 del mese precedente a quello cui si riferisce la corresponsione degli assegni, pena il mancato pagamento degli stessi. © Riproduzione riservata