L’ISVAP ha dato risposta ai quesiti relativi agli stress test 2011 per Solvency II posti dall’ANIA, concedendo alle compagnie assicurative una dilazione (dal 31 maggio al 20 giugno) sulla consegna della documentazione relativa anche se  ha ribadito che le analisi di scenario dovranno essere svolte per ogni singola società assicurativa e non per gruppo.

Ecco di seguito le risposte dell’ISVAP ai quesiti presentanti dall’ANIA.

Quesito n. 1 

Si chiede che venga consentito al 31 maggio un primo invio da parte delle imprese/gruppi sui risultati dello stress test a firma del Risk Manager e del Legale rappresentante della compagnia, con l’impegno a sottoporli all’esame del Consiglio di Amministrazione  alla prima riunione utile. 

Richiesta accolta. 
Il termine ultimo per l’assunzione della delibera consiliare viene fissato al  20 giugno 2011; le 
imprese trasmetteranno tempestivamente, e comunque entro detto termine, copia delle delibere alla casella di posta elettronica stress.test@isvap.it 

Quesito n. 2 

Si chiede se per i Gruppi Assicurativi lo stress test vada svolto solo a livello di gruppo o anche a livello individuale. Viene evidenziato che in tale seconda ipotesi si moltiplicherebbero i passaggi nei Consigli di Amministrazione. 

Si precisa che l’esercizio va condotto sia a livello di singola impresa che di gruppo. 

Quesito n. 3

E’ possibile utilizzare per l’attualizzazione delle riserve tecniche la curva dei tassi “AAA and others” pubblicata dalla BCE in luogo della curva swap, come invece previsto dalle specifiche tecniche del QIS5?

Per la risposta si rinvia al documento  Stress Test Exercise 2011 Q&A – List of Methodology Issues Raised by Partecipants and Supervisors (EIOPA-FS-11/17). Para 5 e 17. 

Quesito n. 4

Si richiede conferma che, per gli stress “satellite”, non sia previsto il verbale del CdA. 

La valutazione da parte del Consiglio di Amministrazione riguarda anche gli stress “satellite”. Si precisa però che per l’esercizio satellite che ipotizza un prolungato periodo di tempo caratterizzato da bassi tassi d’interesse (“long term low interest rate”), le valutazioni dell’organo amministrativo saranno dovute nei termini che verranno indicati dall’Autorità successivamente all’emanazione, da parte dell’EIOPA, delle relative specifiche tecniche.

Quesito n. 5 

Sono emersi dubbi per le imprese che sono tenute alla solvibilità corretta ma non redigono il bilancio consolidato. In questi casi è necessario applicare lo stress test anche a livello di gruppo? 

Per tali fattispecie non è richiesto l’esercizio dello stress test di gruppo.

Quesito n. 6 

È necessario ricalcolare il SCR al 31 dicembre 2010? 

Per la risposta si rinvia al documento Stress Test  Exercise 2011 Q&A – List of Methodology Issues Raised by Partecipants and Supervisors (EIOPA-FS-11/17). Para 5 e 8.   

Quesito n. 7 

Si chiede se sia possibile effettuare gli shock contemporaneamente e poi ripartirli per fattore di rischio. 

Per la risposta si rinvia al documento Stress Test  Exercise 2011 Q&A – List of Methodology Issues Raised by Partecipants and Supervisors (EIOPA-FS-11/17). Para 15 e 17.

Quesito n. 8 

L’incremento della mortalità previsto dalle specifiche tecniche (1,5 per mille), da aggiungere alle probabilità di morte, è da effettuarsi solo per il primo anno di simulazione dei cash flows futuri o per tutta la durata della simulazione? 

Per la risposta si rinvia al documento Stress Test  Exercise 2011 Q&A – List of Methodology  Issues Raised by Partecipants and Supervisors (EIOPA-FS-11/17). Para 17.


Quesito n. 9 

Sono emersi dubbi con riferimento al perimetro oggetto dello stress sull’incremento di longevità e a cosa debba essere applicato lo shock del 23%. Nello specifico, non è chiaro se vada applicato direttamente alle probabilità oppure sono necessarie ulteriori elaborazioni per stimare il miglioramento atteso.

Per la risposta si rinvia al documento Stress Test  Exercise 2011 Q&A – List of Methodology  Issues Raised by Partecipants and Supervisors (EIOPA-FS-11/17). Para 17.

Quesito n. 10 

Sono emersi dubbi relativamente alla metodologia da utilizzare per il calcolo della perdita associata all’evento catastrofe. Si ritiene che si  possa ricorrere alle formule previste dalle specifiche tecniche del QIS5 o in alternativa, se disponibile, ad un modello interno.

Per la risposta si rinvia al documento Stress Test  Exercise 2011 Q&A – List of Methodology  Issues Raised by Partecipants and Supervisors (EIOPA-FS-11/17). Para 5 e 17.

Quesito n. 11 

Gli stress “insurance-related”, devono essere considerati i medesimi per ognuno dei tre scenari economici baseline, adverse, inflation? Si applicano, quindi, alla situazione pre-stress, o devono essere ricalcolati tenendo conto della nuova curva dei tassi di interesse?

Per la risposta si rinvia al documento Stress Test  Exercise 2011 Q&A – List of Methodology Issues Raised by Partecipants and Supervisors (EIOPA-FS-11/17). Para 17.

Quesito n. 12 

Per le imprese che non hanno preso parte al QIS5, si richiede, come semplificazione, di poter calcolare la best estimate come percentuale rispetto alle riserve local e di poter utilizzare nei calcoli una duration media. Anche per il risk margin si richiede la possibilità di utilizzare percentuali rispetto alla Best Estimate ottenute a livello di mercato nell’ambito del QIS 5.

Si precisa che le semplificazioni/approssimazioni,  non previste dalle specifiche contenute nel  documento EIPOA-FS-11/012 del 23 marzo 2011, devono essere coerenti con le risposte fornite  da EIPOA nel documento Stress Test Exercise 2011 Q&A – List of Methodology Issues Raised  by Partecipants and Supervisors (EIOPA-FS-11/17). 

Altri quesiti

Per le imprese che non hanno preso parte al QIS5, si richiede, come semplificazione, di non calcolare l’SCR, poiché quest’ultimo risulta necessario unicamente per la determinazione del cap e del floor dell’MCR e per la stima del risk margin. Il calcolo dell’SCR potrebbe essere evitato qualora l’ISVAP proceda alla fissazione di valori medi relativi al cap e al floor nonché al risk margin determinati sulla base delle risultanze del QIS5. Relativamente alle imprese che hanno partecipato al quinto studio di impatto quantitativo, invece, si richiede che possono essere utilizzati gli stessi valori del cap e del floor del MCR ed il valore del risk margin determinati dalle stesse in ambito QIS5.

Si rinvia alla risposta fornita al quesito n. 12