Il riesame dei rischi va rifatto al massimo dopo due/tre anni
 di Daniele Cirioli  

 

Validità breve per la valutazione del rischio stress lavoro-correlato. La nuova valutazione infatti può ritenersi necessaria trascorsi due/tre anni dall’ultima effettuata. A sostenerlo è l’Inail nel manuale di «valutazione e gestione del rischio da stress lavoro-correlato» a uso delle aziende, in attuazione del dlgs n. 81/2008 (Tu sicurezza).

Una guida. Il manuale si basa, fondamentalmente, sulla normativa di riferimento e sulle linee guida approvate il 17 novembre 2010 dalla Commissione consultiva permanente (si veda ItaliaOggi del 19 novembre). Ha la finalità di fornire alle aziende un percorso sistematico tale da permettere al datore di lavoro e alle figure istituzionali coinvolte nelle attività di prevenzione di gestire il rischio stress come uno dei tanti rischi che possono essere presenti in azienda, nell’ottica della semplicità ma senza pregiudizio al rigore metodologico.

Le indicazioni operative. Per la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato l’Inail suggerisce un percorso metodologico in due fasi: valutazione preliminare e valutazione approfondita. La valutazione preliminare consiste nella rilevazione, in tutte le aziende, di indicatori di rischio da stress lavoro-correlato oggettivi e verificabili e ove possibile numericamente apprezzabili, che siano appartenenti «almeno» a tre famiglie: 1) eventi sentinella; 2) fattori contenuto del lavoro; 3) fattori contesto del lavoro (si veda tabella). Relativamente agli strumenti da utilizzare in questa prima fase, il manuale suggerisce il ricorso alle liste di controllo, mentre nelle aziende di maggiori dimensioni ritiene possibile la soluzione di sentire un campione rappresentativo dei lavoratori. Se al termine della valutazione preliminare non risultano rilevati elementi di rischio da stress lavoro-correlato e, quindi, la fase si conclude con un esito negativo, tale risultato deve essere riportato nel documento di valutazione dei rischi (quello generale, il Dvr) con la previsione, comunque, di un piano di monitoraggio. Invece, qualora la fase si concluda con un esito positivo, qualora cioè emergano elementi di rischio, è necessario passare alla fase successiva che è la valutazione approfondita.

In questo caso, le linee guida fornite dalla Commissione consultiva prevedono la valutazione della percezione soggettiva dei singoli lavoratori sulle famiglie di fattori/indicatori (si veda tabella) già oggetto di valutazione nella fase preliminare con la possibilità, per le aziende di maggiori dimensioni, del coinvolgimento di un campione rappresentativo di lavoratori. Gli strumenti indicati per questa seconda fase sono, a titolo esemplificativo, questionari, focus group, interviste semistrutturate, riunioni.

La validità della valutazione. Il manuale dell’Inail fa notare che le indicazioni della Commissione consultiva non riportano alcun termine di validità della valutazione del rischio, rimandando al Tu sicurezza che, sul punto, stabilisce che la valutazione dei rischi deve essere rielaborata in occasione di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro che risultino significative per la salute e sicurezza dei lavoratori oppure in relazione al grado di evoluzione della tecnica e della prevenzione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. Alla luce di tali indicazioni secondo l’Inail si può ragionevolmente ritenere corretta una nuova valutazione trascorsi due/tre anni dall’ultima effettuata.