Il caso
RC auto per sinistro causato dalla chiusura della portiera d’auto
Autrice: Bianca Pascotto
ASSINEWS 220-maggio 2011
Il fatto
Una signora apre la portiera del proprio veicolo regolarmente parcheggiato a bordo strada, sia appresta ad entrare nell’abitacolo del veicolo e una volta posizionatasi sul sedile si accinge a richiudere la portiera.
In qual frangente sopraggiunge da tergo sulla medesima corsia altro veicolo che impatta sullo spigolo della portiera che si stava richiudendo.
Le parti redigono la CAI indicando come versione dei fatti, l’uno “trovavo la portiera aperta della macchina parcheggiata”, l’altra “entrata in macchina richiudevo la porta per ripartire”.
La signora richiede alla propria compagnia il risarcimento dei danni subiti per la riparazione della portiera e la compagnia respinge il danno integralmente, ritenendo che la propria assicurata sia l’esclusiva responsabile del sinistro.
La signora agisce in giudizio avanti al giudice di pace per ottenere il pagamento di quanto asseritamente dovutole.
Il giudice di pace1 emette sentenza con la quale ritiene che, nella fattispecie de quo, sussista un concorso di colpa a carico di entrambi i conducenti che individua nella misura del 50% ciascuno e alla stregua di un tanto condanna la compagnia convenuta al pagamento delle spese necessarie alla riparazione del danno giusta metà e a rifondere integralmente le spese di lite a favore della attrice.
Le norme applicate
La compagnia ha ritenuto che la responsabilità del sinistro debba essere addebitata alla condotta della signora, perché l’apertura della portiera di un veicolo è equiparabile ad una omessa precedenza.
L’art. 157 del codice della strada prevede che “è fatto divieto a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di discendere dallo stesso, nonché di lasciare aperte le porte senza essersi assicurato che ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada”.
Detta norma sanziona l’apertura della portiera senza l’adozione delle dovute cautele, in quanto rappresenta una situazione di rischio e di pericolo per l’utente della strada che non è in grado di prevedere la turbativa alla circolazione che è determinata dalla presenza di un ostacolo improvviso sulla corsia di marcia e come tale imprevedibile e non evitabile.
Sulla scorta di un tanto, la compagnia ha ravvisato che la chiusura e l’apertura della portiera siano due condotte identiche, ancorché inverse nella loro modalità d’attuazione, e per siffatta ragione anche la chiusura della portiera è stata considerata come una manovra pericolosa e foriera di responsabilità per chi la pone in essere in dispregio della norme di prudenza previste dal codice della strada.
Nell’ambito della circolazione stradale la responsabilità di un incidente viene individuata ed accertata alla stregua dell’art. 2054 del codice civile nei commi 1 e 2.
Il comma 1 prevede che “il conducente di un veicolo senza rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
Il comma 2 prevede che “in caso di scontro tra i veicoli si presume fino a prova contraria che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.
Alla stregua del primo comma il conducente di un veicolo è sempre responsabile in caso di incidente stradale, salvo che non dimostri che la sua condotta di guida è ineccepibile dal punto di vista del rispetto delle norme del codice della strada, oltre che attenta a prevedere ed evitare le imprudenze altrui.
Quando detta prova, peraltro diabolica, non viene fornita, il conducente versa ovviamente in colpa perché ha posto in essere una condotta che non gli ha impedito di evitare l’incidente e come tale ha concorso ha determinare il sinistro.
Nel caso in cui non sia possibile ricostruire la dinamica del sinistro e non sia possibile accertare in concreto le colpe o la misura delle colpe dei conducenti dei veicoli coinvolti, allora trova applicazione il secondo comma dell’art. 2054 c.c. il quale pone a carico di entrambi i conducenti una responsabilità di pari grado.
La soluzione
Il giudice, come sopra richiamato, ha ritenuto che nel caso che ci occupa, debba applicarsi la presunzione di pari responsabilità tra le condotte dei due conducenti, di cui al disposto del secondo comma dell’art. 2054 c.c..
Nella pur sintetica motivazione, il giudicante ha statuito che entrambi i conducenti hanno violato il codice della strada, contravvenendo alle più comuni regole di prudenza e per tal motivo entrambi hanno concorso in egual misura a determinare l’evento.
In realtà il Giudice, nel caso de quo, non ha applicato il secondo comma dell’art. 2054 c.c., quale ipotesi residuale e sussidiaria che soccorre nelle circostanze in cui non sia possibile determinare la dinamica dell’evento o l’accertamento in concreto delle colpe da imputare ad entrambi i conducenti.
Il giudice, al contrario, analizzando l’evento ha ritenuto che entrambe le condotte fossero non conformi ai precetti del codice della strada e dunque ha accertato in concreto che la responsabilità da attribuirsi ad entrambi i conducenti per siffatti comportamenti, fosse da determinare nella misura del 50% ciascuno, perché entrambe le condotte erano eziologicamente in grado di determinare l’evento nella detta percentuale.
Il concorso di colpa nell’ambito della circolazione stradale, non necessariamente deve transitare attraverso il dettato del secondo comma dell’art. 2054 c.c.. che parla espressamente di presunzione di pari responsabilità e non di presunzione di concorso di colpa.
Il concorso sussiste sempre e comunque quando vi sia un accertamento di responsabilità anche a carico di uno solo dei conducenti e anche quando vi sia un accertamento parziale. Ed in effetti l’orientamento della Corte di Cassazione è quello di precludere l’operatività della presunzione di pari responsabilità ogni qualvolta vi sia l’accertamento in concreto di un qualsivoglia apporto causale di uno dei conducenti.
Il concorso di colpa che consegue dalla mancata prova liberatoria prevista dal primo comma, è senz’altro contenuto nella presunzione di pari responsabilità di cui al secondo comma, ma mentre può essere più semplice fornire la prova contraria di non essere pariteticamente responsabili (si pensi ad esempio ad un incidente provocato da passaggio con il rosso e velocità non consona allo stato dei luoghi), non altrettanto agevole è il superamento della prova liberatoria richiesta dal comma 1.
1 Giudice di Pace di Pordenone n. 237 del 11.02.2011