Niente sanzioni per l’illecito commesso in una succursale
Pagina a cura di Debora Alberici  

Meno responsabilità per i manager delle grandi aziende. Infatti, il rappresentante legale non risponde delle sanzioni amministrative se l’illecito è stata commesso in una delle tante succursali. Viene meno la responsabilità solidale con l’imprenditore mentre resta ferma quella dell’impresa. È quanto stabilito dalla Corte di cassazione che, con l’ordinanza numero 11481 del 25 maggio 2011, ha accolto in parte il ricorso di una grande azienda sanzionata dalla Regione per aver esposto in una delle sue succursali prodotti privi delle indicazioni di provenienza. La decisione della sesta sezione civile, destinata alla massimazione ufficiale, poggia su un principio affermato in un processo penale, nel quale era stato pure escluso il vincolo solidaristico fra amministratore e azienda. In particolare in quell’occasione venne affermato che «in tutti i casi in cui l’apparato produttivo di una società di notevoli dimensioni sia articolato in una serie di unità territoriali autonome, ciascuna affidata ad un soggetto all’uopo investito di mansioni direttive, il problema della responsabilità per l’osservanza delle disposizioni, sanzionate penalmente, poste a carico della società va affrontato con riferimento alla singola struttura aziendale interessata, all’interno della quale soltanto dovrà ricercarsi il responsabile, senza perciò esigere la prova specifica di una delega ad hoc da parte del legale rappresentante (o della persona occupante una posizione organizzativa apicale) al preposto alla singola struttura o settore di servizio in cui si è verificato il fatto incriminato». Insomma, basta la presenza di un direttore che si occupa della succursale a sollevare da ogni responsabilità solidale con l’azienda il rappresentante legale. Mentre l’azienda resta obbligata al pagamento della sanzione. In fondo alle motivazioni Piazza Cavour lo dice espressamente: «Di tale pronunzia non può tuttavia giovarsi la società, legalmente rappresentata dal ricorrente, che, in quanto solidalmente responsabile ex art. 6 legge 689/81 con il preposto alla struttura di vendita, autore materiale dell’illecito (di cui risultano accertati tutti gli elementi costitutivi, la mancata indicazione della provenienza dei prodotto, ndr), e tenuta comunque a risponderne». Fra l’altro non è rilevante la circostanza che in concreto non sia stato possibile l’individuazione della persona fisica, diretto responsabile dell’illecito, «considerato che la ratio del suddetto principio di solidarietà non è tanto quella di far fronte ad eventuali situazioni d’insolvenza del trasgressore, quanto invece quella di evitare che la violazione, comunque accertata, resti priva di conseguenze sanzionatorie nei casi in cui, per mancanza di identificazione dell’autore materiale o per altre ragioni che non consentano di procedere nei confronti dello stesso, sia invece identificabile il diverso soggetto per conto o nell’interesse del quale il predetto abbia agito, tenuto dunque a rispondere ai sensi del cit. art. 6».