Risk management persone

La contribuzione

Autore: Alberto Cauzzi e Silvin Pashaj
ASSINEWS 220-maggio 2011

contrib ok

La contribuzione obbligatoria

È la contribuzione versata dall’assicurato e/o dal datore di lavoro in costanza di rapporto di lavoro. Il contributo dovuto è calcolato in proporzione al reddito percepito (per dettagli si vedano i singoli approfondimenti previdenziali che tratteremo in seguito). Ai fini della contribuzione l’elemento di primaria importanza è la base imponibile su cui si applica l’aliquota contributiva, di cui si possono distinguere sostanzialmente 4 tipologie diverse:

  • Retribuzioni derivanti da lavoro dipendente. Si considera di natura retributiva tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro, in denaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta. Sono esclusi soltanto i rimborsi spese e gli assegni per carichi di famiglia. Per particolari categorie, come i lavoratori di cooperative di lavoro, i lavoratori domestici, i lavoratori agricoli il reddito di riferimento è convenzionale determinato annualmente per tutte le categorie. Il contributo dovuto è suddiviso in due quote: la prima a carico del lavoratore, la seconda totalmente a carico del datore di lavoro. Quest’ultima non fa parte della retribuzione percepita dal lavorato­re. A secondo dell’ente previdenziale vigono minimali e massimali di retribuzione per il calcolo dei contributi. Una forte limitazione per i redditi alti è stata introdotta dalla riforma del 1995 che stabilisce per il sistema contributivo il reddito mas­simo imponibile del 1996 in 68.172 €, successivamente rivalutato an­nualmente al tasso d’inflazione (ad oggi, 2011, pari a 93.622 €). Se i contributi effettivamente versati sono inferiori a quanto dovuto per il reddito minimo, il lavoratore su­bisce una riduzione proporzionale del numero di settimane accreditate nell’anno.
  • Redditi derivanti da attività di lavoro autonomo. Si considera tale il red­dito derivante attività d’impresa dichiarato ai fini del TUIR per l’anno precedente, al lordo di qualsiasi ulteriore detrazione ai fini fiscali. Sono fissati minimali e massimali di contribuzione riva­lutati annualmente per ogni ente e categoria. Non è consentita una contribuzione inferiore ai minimi stabiliti. Nel caso di attività fami­liari la quota di reddito attribuita ai collaboratori non può superare complessivamente il 49% del red­dito complessivo. Nel caso speci­fico dei coltivatori diretti il reddito imponibile è convenzionale, calco­lato sulla base delle caratteristiche dell’azienda e dei terreni.
  • Redditi derivanti da attività profes­sionali. Si considera tale il reddito derivante dall’esercizio della pro­fessione che da titolo all’iscrizione all’albo, dichiarato per l’anno precedente, al lordo di qualsiasi ulteriore detrazione ai fini fiscali. Su di esso si calcola solitamente il contributo soggettivo. Un ulteriore quota di contribuzione integrativa (a fini di solidarietà) si calcola sul volume d’affari ai fini IVA. Per ogni categoria vigono minimali e a volte massimali di contribuzione. Non è consentita una contribuzione inferiore ai minimi stabiliti.
  • Redditi derivanti da attività non abituali o parasubor­dinate. Sono redditi percepiti dai collaboratori a progetto, dai lavoratori occasionali, dai venditori a domicilio, dagli associati in partecipazione o dai pensionati che lavorano. La gestione separata del­l’INPS dedicata a queste categorie a partire dal 1996 fa riferimento solo al nuovo sistema contributivo, vige pertanto in ogni caso il reddito massimo im­ponibile citato in precedenza, aggiornato annual­mente. Come nel caso del lavoro dipendente una contribuzione inferiore ai limiti minimi comporta l’accredito di un proporzionale minor numero di mensilità.
CONTENUTO A PAGAMENTO
Il contenuto integrale di questo articolo è visualizzabile solo dagli abbonati aMENSILE Non sei abbonato?
Scopri i piani di abbonamento
Sei già abbonato? Effettua il login nel modulo sottostante
Hai dimenticato la Password?
Registrati

epheso_logo

Strumenti e Metodi per la Consulenza nel Mercato Assicurativo – Previdenziale
– Finanziario www.epheso.it