di Stefano Manzelli  

 

Se alla prima prova con l’etilometro un conducente risulta condizionato da un tasso alcolico superiore a 0,80 g/l ma alla seconda non supera più questo limite non scatta nessuna denuncia per guida alterata. Il trasgressore in questo caso potrà infatti essere sottoposto solo ad una sanzione amministrativa. Lo ha evidenziato la Corte di cassazione, sez. IV penale, con la sentenza n. 14996 del 13 aprile 2011. Un automobilista è stato fermato dalla polizia stradale e trovato mediamente alterato dall’alcol con due misurazioni, effettuate a distanza di almeno 5 minuti, pari a 0,85 e 0,78 g/l di alcol nel sangue. Contro la conseguente sentenza della Corte di appello di Pesaro l’imputato ha proposto ricorso con successo in Cassazione. Il collegio ha accolto le doglianze dell’automobilista. A seguito dell’entrata in vigore della legge 120/2010, infatti, l’alterazione moderata compresa tra 0,50 e 0,80 g/l non è più reato ma semplice infrazione amministrativa. Per incorrere in una sanzione penale, prosegue il collegio, è però necessario che entrambe le misurazioni strumentali effettuate con l’etilometro superino la soglia della penale responsabilità ovvero 0,80 g/l.