di Roberta D’Apice direttore settore legale Assogestioni 

Il 13 luglio del 2009 è stata adottata la direttiva 2009/65/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, c.d. Ucits IV che abroga la direttiva 85/611/Cee sugli organismi di investimento collettivo del risparmio, c.d. direttiva Ucits, con effetto dal 1° luglio 2011. Il 1° luglio 2010 la Commissione europea ha completato il proprio programma legislativo per gli Ucits, adottando la relativa disciplina di livello 2.

Significative sono le modifiche alla disciplina degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari volte, da un lato, a migliorare il funzionamento delle disposizioni vigenti, dall’altro, finalizzate a introdurre nuove opportunità nel quadro del mercato interno.

La nuova disciplina agevolerà la costituzione di un mercato unico per l’istituzione, la gestione e la distribuzione di Oicvm, consentendo a ciascuna società di gestione di sviluppare la propria operatività anche in via transfrontaliera. A livello nazionale ciò determinerà la possibilità per Oicvm autorizzati in Stati membri diversi dall’Italia di accedere più facilmente e in tempi più rapidi al mercato italiano; allo stesso modo, società di gestione armonizzate potranno istituire e gestire Oicvm in Italia, direttamente dal proprio Stato membro di origine. Con l’introduzione delle strutture master-feeder sarà possibile concentrare in un unico Oicr master le attività di Oicr simili, anche se istituiti per tipologie di investitori diversi con differenti strutture di costi. Le strutture master-feeder potranno altresì rappresentare un’alternativa alla commercializzazione cross-border degli Oicr, creando le basi per una chiara demarcazione tra «bacini» di raccolta del risparmio e strutture di «produzione». La disciplina sulle fusioni transfrontaliere offre la possibilità di sfruttare le relative economie di scala, attraverso una significativa riduzione dei costi ed un miglioramento delle performance. L’introduzione del Kiid, che dovrà essere uguale per tutti gli Stati membri, senza possibilità per le singole Autorità di vigilanza di introdurre informazioni aggiuntive, faciliterà la confrontabilità fra prodotti e la loro distribuzione oltre i confini nazionali. Il quadro descritto produrrà un significativo incremento della concorrenza nel mercato del risparmio gestito nazionale e comunitario che inciderà sia sul livello di efficienza richiesto ai gestori sia sulle caratteristiche che i prodotti dovranno presentare per essere competitivi.

Cosa cambia per le società di gestione

La direttiva Ucits IV, che dovrà essere recepita nel diritto nazionale da tutti gli Stati membri dell’Unione europea entro il 1° luglio 2011 (I) armonizza i requisiti organizzativi, conflitti di interesse, regole di condotta e gestione dei rischi della società di gestione; (II) riconosce il pieno funzionamento del c.d. passaporto delle società di gestione, che consente a queste ultime di istituire e gestire fondi comuni d’investimento in uno stato membro dell’Unione europea diverso dal proprio Stato membro di origine; (III) sostituisce il prospetto semplificato con il documento contenente le informazioni chiave per l’investitore (c.d. Kiid); (IV) semplifica la procedura di notificazione per l’offerta transfrontaliera di Oicvm; (V) introduce procedure per le operazioni di fusione transfrontaliere di Oicvm; (VI) riconosce la possibilità di istituire strutture master-feeder (a livello nazionale e transnazionale); (VII) rafforza i meccanismi di cooperazione tra le Autorità di vigilanza.