PREVIDENZA
Autore: Maria Elisa Scipioni e Silvin Pashaj
ASSINEWS 384 – Aprile
La Circolare INPS n. 15 del 9 febbraio 2026 segna un momento di svolta nella disciplina della ricongiunzione dei periodi contributivi tra la Gestione Separata dell’INPS e gli enti privati di previdenza obbligatoria (casse professionali). Il documento interpreta e applica la legge n. 45/1990 (norma quadro della ricongiunzione), conformandosi a un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato e superando, di fatto, l’orientamento amministrativo precedente.
Il contesto giuridico e il principio di parità di trattamento
La Gestione Separata, istituita dall’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, è caratterizzata da un regime completamente contributivo, che la distingueva da altre gestioni pensionistiche e ne aveva finora limitato l’applicabilità alle norme ordinarie di ricongiunzione.
Tuttavia, la Cassazione (sentenza n. 26039/2019) ha riconosciuto ai liberi professionisti il diritto a trasferire i contributi dalla Gestione Separata alla cassa di previdenza di appartenenza (o viceversa), senza che le differenze nel sistema di calcolo costituissero ostacolo invalicabile.
La Circolare n. 15/2026 recepisce tale indirizzo, affermando i principi di parità di trattamento e di unificazione della posizione assicurativa: i periodi versati in Gestione Separata e in casse professionali possono essere ricongiunti nell’ambito dell’istituto previsto dalla legge n. 45/1990. La novità quindi consentirà di trasferire:
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