IVASS ha posto in pubblica consultazione una modifica mirata al Regolamento 55/2024 sul Registro RIGA, con l’obiettivo di adeguare i tempi e le modalità di aggiornamento alle Linee guida europee ESA e alla piattaforma EIS per lo scambio di informazioni “fit & proper” tra autorità di vigilanza.
IVASS spiega che l’intervento è sostanzialmente un’anticipazione dei termini di alimentazione di RIGA (il registro informatizzato che raccoglie e aggiorna in modo standardizzato i dati anagrafici e societari delle imprese e dei gruppi assicurativi), necessaria per permettere all’Istituto di rispettare il limite dei 15 giorni per caricare i dati sulla piattaforma europea EIS, senza introdurre nuovi obblighi sostanziali e senza costi aggiuntivi rilevanti per le imprese. La consultazione è aperta per 30 giorni (fino al 10 maggio 2026).
In concreto, cosa cambia:
il termine entro cui le imprese devono inserire in RIGA le informazioni su esponenti aziendali, detentori di partecipazioni qualificate e titolari di funzioni fondamentali viene dimezzato: da “tempestivo e comunque non oltre 30 giorni” a “tempestivo e comunque non oltre 15 giorni”, in linea con il limite massimo previsto per l’alimentazione della piattaforma ESA EIS da parte delle autorità nazionali.
questo termine di 15 giorni vale anche per cariche e partecipazioni soggette ad autorizzazione preventiva di IVASS: in questi casi le imprese dovranno comunque caricare i dati entro 15 giorni dalla conoscenza della proposta/nomina, e tali posizioni rimarranno in stato di “sospeso” fino all’esito dell’autorizzazione; IVASS, al momento della decisione, confermerà in RIGA i dati già inseriti.
viene chiarito e riscritto l’elenco delle informazioni che devono essere trasmesse in RIGA (art. 9, comma 3), includendo espressamente: organi di amministrazione/gestione/controllo, titolari di funzioni fondamentali e responsabili presso i fornitori in caso di esternalizzazione, azionisti e partecipazioni qualificate/di controllo/con influenza notevole, fornitori di funzioni fondamentali e attività essenziali o importanti, referenti di altre attività aziendali, oltre alle anagrafiche delle altre imprese del gruppo.
per le esternalizzazioni di funzioni fondamentali o attività essenziali/ importanti resta un termine più ampio: 30 giorni dalla data di efficacia del contratto; in caso di mero rinnovo/proroga, l’aggiornamento continua ad avvenire solo tramite RIGA, senza ulteriori oneri.
viene ribadito che le partecipazioni (art. 14 del Regolamento 55/2024) devono comunque essere segnalate sempre via RIGA entro 15 giorni, e che l’inserimento delle informazioni sugli organi sociali e funzioni fondamentali deve avvenire con firma digitale, con funzionalità di riscontro e segnalazione di eventuali rilievi da parte del sistema.
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