Il Fondo di garanzia per le vittime della strada si sa, non è il pozzo di San Patrizio e quando un sinistro rientra in una delle ipotesi previste dall’art. 283 cod. ass. è bene non avventurarsi con leggerezza alla procedura risarcitoria e alla conseguente azione giudiziale se non si possiedono tutte le carte in regola.
Le compagnie designate alla gestione e alla liquidazione di detti danni, infatti, sono molto attente nel richiedere al danneggiato la prova di tutti i presupposti che legittimano il diritto risarcitorio, proprio in considerazione della peculiarità dei sinistri che coinvolgono il FGVS e dell’aspetto, che possiamo definire inappropriatamente, “pubblicistico” della loro liquidazione, mentre in fase giudiziale non si esimono dal sollevare ogni eccezione, anche la più banale.
Il danneggiato che, sfortuna sua, subisce un danno dalla circolazione di un veicolo privo di copertura assicurativa deve, in primis, fornire proprio questa prova, ovvero che il veicolo responsabile non era assicurato.
Con l’ordinanza del 18 marzo 2026 n. 6419 la Corte di Cassazione delinea in maniera netta e precisa il perimetro dell’obbligo probatorio del danneggiato e dell’impresa designata nel caso di sinistro provocato da veicolo non assicurato.
IL CASO
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