Il Fondo di garanzia per le vittime della strada si sa, non è il pozzo di San Patrizio e quando un sinistro rientra in una delle ipotesi previste dall’art. 283 cod. ass. è bene non avventurarsi con leggerezza alla procedura risarcitoria e alla conseguente azione giudiziale se non si possiedono tutte le carte in regola.

Le compagnie designate alla gestione e alla liquidazione di detti danni, infatti, sono molto attente nel richiedere al danneggiato la prova di tutti i presupposti che legittimano il diritto risarcitorio, proprio in considerazione della peculiarità dei sinistri che coinvolgono il FGVS e dell’aspetto, che possiamo definire inappropriatamente, “pubblicistico” della loro liquidazione, mentre in fase giudiziale non si esimono dal sollevare ogni eccezione, anche la più banale.

Il danneggiato che, sfortuna sua, subisce un danno dalla circolazione di un veicolo privo di copertura assicurativa deve, in primis, fornire proprio questa prova, ovvero che il veicolo responsabile non era assicurato.

Con l’ordinanza del 18 marzo 2026 n. 6419 la Corte di Cassazione delinea in maniera netta e precisa il perimetro dell’obbligo probatorio del danneggiato e dell’impresa designata nel caso di sinistro provocato da veicolo non assicurato.

IL CASO

 

Tizio effettua un sorpasso di un autocarro condotto da Caio il quale però, improvvisamente, effettua una svolta a sinistra per immettersi in una strada laterale.

Nell’immancabile collisione Tizio sbanda, fuoriesce della sede stradale e termina la sua corsa contro un albero il cui impatto determina il decesso di Tizio.

Gli eredi di quest’ultimo citano in giudizio Caio e Allianz spa quale compagnia territorialmente designata dal FGVS in ragione della mancata copertura assicurativa dell’autocarro.

Allianz si costituisce sollevando varie eccezioni tra le quali la mancata prova offerta dagli eredi in merito all’asserita scopertura assicurativa

Il tribunale di Lecce accoglie la domanda attorea, accertata l’assenza di copertura RCA del veicolo antagonista e applica il concorso di colpa a carico di entrambi i conducenti dei veicoli.

L’appello promosso da Allianz viene rigettato e dunque la stessa ricorre per la cassazione della sentenza di secondo grado con 6 motivi di ricorso.

LA SOLUZIONE

Le ragioni di Allianz non trovano accoglimento ed il ricorso viene dichiarato inammissibile.

La fondamentale doglianza sollevata da Allianz – per quanto interessa questa sede – attiene alla violazione del principio dell’onere probatorio che sarebbero incorsi i giudicanti.

Gli eredi, infatti a sostegno della loro pretesa contro FGVS, avevano dimesso agli atti la dichiarazione fornita dalla compagnia assicurativa del veicolo condotto da Caio, tale UNIONE Ass.ni la quale attestava che il veicolo non era da loro assicurato.

Il nominativo della compagnia era stato indicato da Caio agli agenti della polizia intervenuti sul luogo del sinistro e come tale riportato negli accertamenti dagli stessi redatti.

In entrambi i gradi di giudizio questo documento è stato ritenuto quale prova della scopertura assicurativa, ed un tanto ha assolto gli eredi dall’onere probatorio a loro carico.

Per i giudici del merito Allianz, a sostegno della propria difesa, avrebbe dovuto dimostrare che il veicolo godesse di copertura assicurativa presso altra impresa, circostanza del tutto agevole ben potendo, essa, accedere senza difficoltà alle banche dati RCA.

Allianz ritiene detta motivazione errata per due ragioni:

1)  inverte l’onere probatorio a suo carico, in quanto avendo svolto una eccezione (la mancata copertura assicurativa) non vi è l’obbligo di fornire la prova positiva dell’esistenza di altra e diversa polizza RCA;

2) la dichiarazione resa da UNIONE Ass.ni non dimostra che il veicolo fosse privo di assicurazione RCA, ma solo che non era assicurato con l’indicata compagnia.

Per la Corte di Cassazione nessun errore è stato commesso e neppure alcuna inversione dell’onere probatorio.

In ragione del principio di vicinanza della prova, gli attori hanno dimostrato con gli unici mezzi a loro disposizione, quali l’indicazione dell’impresa assicuratrice fornita dal conducente e la dichiarazione di scopertura resa dalla medesima impresa, che il veicolo non era assicurato, fornendo la prova del fatto costitutivo della loro pretesa.

In ragione di un tanto era onere dell’impresa fornire la prova contraria a detta circostanza, ovvero che il veicolo godesse di copertura assicurativa.

Enuncia, così, il principio di diritto in forza del quale dinnanzi all’affidamento indotto al danneggiato sulla validità di una copertura assicurativa cui segua una dichiarazione dell’impresa dal responsabile dell’inesistenza di copertura assicurativa, spetta “all’impresa designata l’onere di dimostrare l’esistenza di una diversa e valida polizza assicurativa in quanto operatore professionale dotato di una sfera di conoscibilità qualificata e d accesso diretti alla banche dati assicurative no potendosi gravare il danneggiato di una probatio diabolica circa in fatto negativo universale”.

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