La Cassazione: l’obbligo di pagamento del premio RCA grava solo sul contraente, ove non coincida con il proprietario del veicolo (l’assicurato). Incombe sull’agente la prova dell’esistenza del contratto assicurativo

La conclusione del contratto RCA, come qualsiasi contratto consensuale, si perfezione con l’accordo tra il proponente (assicurato) e l’accettante (impresa assicurativa). Dall’accordo sorge l’obbligo, per il primo, di pagare il premio e per il secondo di ritenere l’assicurato indenne dalle pretese risarcitorie degli eventuali terzi danneggiati.

Una delle peculiarità del contratto assicurativo – e l’RCA non fa eccezione – è che il soggetto assicurato può non corrispondere a colui che sottoscrive il contratto assicurativo (contraente) e, ove detta ipotesi si realizzi, l’assicurato non è parte del contratto, ma è solo il beneficiario della prestazione indennitaria dedotta in polizza.

Molte volte capita che l’agente fidandosi del cliente noto o comunque fidelizzato, metta a copertura una polizza, anticipando il premio alla mandante, ma poi non riceva il pagamento dal cliente oppure, come nel caso di specie, il premio venga versato da un congiunto dell’assicurato, proprietario del veicolo, con assegno rivelatosi poi privo di provvista.

Come e contro chi recuperare il premio non versato?

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