La Cassazione: l’obbligo di pagamento del premio RCA grava solo sul contraente, ove non coincida con il proprietario del veicolo (l’assicurato). Incombe sull’agente la prova dell’esistenza del contratto assicurativo

La conclusione del contratto RCA, come qualsiasi contratto consensuale, si perfezione con l’accordo tra il proponente (assicurato) e l’accettante (impresa assicurativa). Dall’accordo sorge l’obbligo, per il primo, di pagare il premio e per il secondo di ritenere l’assicurato indenne dalle pretese risarcitorie degli eventuali terzi danneggiati.

Una delle peculiarità del contratto assicurativo – e l’RCA non fa eccezione – è che il soggetto assicurato può non corrispondere a colui che sottoscrive il contratto assicurativo (contraente) e, ove detta ipotesi si realizzi, l’assicurato non è parte del contratto, ma è solo il beneficiario della prestazione indennitaria dedotta in polizza.

Molte volte capita che l’agente fidandosi del cliente noto o comunque fidelizzato, metta a copertura una polizza, anticipando il premio alla mandante, ma poi non riceva il pagamento dal cliente oppure, come nel caso di specie, il premio venga versato da un congiunto dell’assicurato, proprietario del veicolo, con assegno rivelatosi poi privo di provvista.

Come e contro chi recuperare il premio non versato?

Con l’ordinanza del 24 febbraio 2026 n. 4114 la Corte di Cassazione ricorda che l’obbligo al pagamento del premio incombe esclusivamente in capo al contraente ove non coincida con il proprietario del veicolo (l’assicurato) e che la prova dell’esistenza del contratto assicurativo e del correlato obbligo al pagamento del premio incombe al creditore ovvero all’agente.

IL CASO

L’intermediario Zeta ottiene un decreto ingiuntivo contro Mevia proprietaria di 3 veicoli per il mancato pagamenti di tre polizze auto, avendo ricevuto un assegno privo di provvista da parte di Caio convivente di Mevia, il quale dichiarava di agire in nome e per conto di quest’ultima.

Mevia si oppone al decreto ingiuntivo dichiarando di non aver mai sottoscritto alcuna polizza RCA.

Il giudice di pace rigetta l’opposizione, decisione che viene appellata da Mevia avanti il tribunale di Perugia che accoglie l’appello e revoca il decreto ingiuntivo.

Zeta propone il ricorso in cassazione articolando tre motivi.

LA SOLUZIONE

Le doglianze di Zeta non trovano accoglimento.

Fugata dapprima la questione della legittimazione dell’agente Zeta ad agire in nome e per conto dell’impresa assicuratrice per il recupero del premio, la corte conferma la statuizione del giudice d’appello che non ritiene sussistere alcun obbligo contrattuale al pagamento del premio in capo a Mevia.

È sostenibile – come argomentato da Zeta- che nel caso di specie possa configurarsi l’apparente conclusione di una polizza rca nella buona fede di Zeta in ragione del fatto che:

  1. Caio, convivente di Mevia era noto all’agenzia e ha dichiarato di agire in nome e per conto di Mevia;
  2. Caio ha consegnato l’assegno per l’importo complessivo dei premi;
  3. Mevia risulta essere la proprietaria dei tre veicoli che erano già stati tutti precedentemente assicurati presso l’agenzia Zeta a nome di Mevia quale contraente ed assicurata, ma tutte queste circostanze non forniscono la prova che Mevia sia parte del contratto.

Infatti le polizze, pur recanti la sottoscrizione di Mevia, sono state dalla medesima disconosciute – rectius è stata disconosciuta la sottoscrizione – e l’agente Zeta non ha richiesto nelle dovute modalità processuali la verificazione della firma.

Detta omissione ha reso del tutto inutilizzabili detti documenti per dimostrare la qualifica di Mevia quale contraente della polizza e dunque quale parte contrattuale obbligata al pagamento del premio.

A poco, anzi, a nulla vale la circostanza che Caio, con la sua condotta, sia “apparso” a Zeta quale rappresentante di Mevia perché, pur non essendo necessaria ai fini della prova del potere di rappresentanza per il contratto di  specie, una procura scritta (il contratto assicurativo necessita della forma scritta solo ai fini probatori e la forma della procura deve essere la medesima del concludendo contratto), comunque le polizze erano state vergate solo da Mevia e non da Caio eliminando in nuce il problema dell’apparente rappresentanza.

il disconoscimento di detta sottoscrizione, in assenza della verificazione della autenticità della firma rende del tutto vano e non dimostrato l’affidamento, ancorché incolpevole di Zeta, nel ritenere Mevia quale parte del contratto e non supera l’onere probatorio posto a suo carico.

© Riproduzione riservata