La Cassazione ribadisce che gli schemi del DPR 254/2006 sono solo orientativi e non sostituiscono la valutazione concreta delle responsabilità nel singolo sinistro
di Bianca Pascotto
Nella fase di gestione stragiudiziale di un sinistro stradale soggetto all’indennizzo diretto, la dinamica e la relativa responsabilità attribuibile ai conducenti coinvolti si riduce o, riconduce, nella norma agli schemi riportati nella tabella allegata al DPR 254/2006.
Detto “strumento” viene sbandierato da alcuni (fortunatamente non molti) liquidatori, quale breviario imprescindibile ed inconfutabile per la determinazione ed accertamento del grado responsabilità da ascrivere ai conducenti e null’altra argomentazione incrina la loro determinazione.
Fortunatamente sappiamo che la tabella con le sue ivi riportate “macro” dinamiche, non è altro che un ausilio per determinare il grado della colpa, uno schema al quale ricondurre in forma massiva le ipotesi più frequenti di incidenti stradali entro schemi uniformi, per una conseguente uniformità di loro liquidazione, ma per certo la responsabilità deve sempre essere oggetto di una valutazione nel concreto in ragione di ogni circostanza che caratterizza il singolo sinistro.
La Corte di Cassazione interviene ricordando a tutti che, se nell’ambito stragiudiziale la tabella che il DPR 254/2006 definisce Allegato A è “un utile parametro di riferimento”, la stessa “in sede processuale non ha alcun valore vincolante e non assurge al rango di presunzione legale”.
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