CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

SI CONCLUDE LA NOSTRA DISAMINA DEL CONCETTO DI “RISCHIO ASSICURATO” AFFRONTANDO ALCUNI TRA I PROBLEMI PIÙ DIBATTUTI: L’EFFICACIA DELLE CLAUSOLA “CLAIMS MADE” (O DI DELIMITAZIONE TEMPORALE DEL RISCHIO) E SOPRATTUTTO LA DISTINZIONE TRA CLAUSOLE DELIMITAZIONE DEL RISCHIO (SEMPRE LECITE) E CLAUSOLE DI LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ (VESSATORIE)

 

Autore: Marco Rossetti
ASSINEWS 385 – Maggio

1. Premessa

Ci siamo occupati nei due contributi precedenti della nozione di “rischio”, e della sua delimitazione causale: vale a dire delle clausole che escludono l’indennizzabilità dei danni causati provocati da determinati fattori eziologici.

Nella presente terza e ultima parte di questa breve disamina del concetto di rischio ci occuperemo delle clausole delimitano il rischio dal punto di vista spaziale e dal punto di vista temporale.

2. Delimitazione spaziale del rischio

Dal punto di vista spaziale i rischi si dividono in localizzati ed ubiquitari. I primi sono quelli che non possono verificarsi se non in un preciso luogo: è il caso dell’assicurazione contro l’incendio di un immobile, evento che può prodursi soltanto nel luogo in cui si trova l’immobile. Rispetto a questo tipo di rischi non è ovviamente concepibile alcuna delimitazione spaziale.

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