GIURISPRUDENZA
IL CODICE DELLA STRADA NON CHIARISCE LA CONDOTTA DEL CICLISTA NELL’ATTRAVERSAMENTO PEDONALE, LA CASSAZIONE SÌ
Autore: Bianca Pascotto
ASSINEWS 384 – Aprile
Troppo facile il richiamo al ritornello “…ma dove vai bellezza in bicicletta così di fretta pedalando con ardor …”, ma non altrettanto è facile rispondere alla frase “ma come vai in bicicletta” quando ti trovi dinnanzi alle strisce pedonali?
Sembra argomento semplicistico e fin troppo banale, ma quando poi ci si imbatte nelle norme del codice della strada sull’argomento, ci si rende conto che questa tipologia di condotta trova una disciplina farraginosa, scarna e poco chiara che mal si attaglia a prevenire i numerosissimi incidenti che coinvolgono i ciclisti purtroppo, assai spesso, anche per la loro imprudenza nel condurre il mezzo.
La condotta di guida del velocipede, che, ricordiamocelo, è un veicolo ai fini della circolazione stradale, è disciplinata dal codice della strada sostanzialmente in due soli articoli, ovvero l’art. 182 e l’art. 377 inserito nel suo regolamento d’esecuzione.
Quindi, esclusi i precetti menzionati, la conduzione del velocipede deve uniformarsi alle norme previste per le vetture o per i pedoni, a seconda delle varie circostanze fattuali ed è per tal motivo che poi sorgono le incertezze nella sua guida che si traducono in fonti di sanzioni, o peggio, di responsabilità per sinistri che ne conseguono i cui danni, di norma, sono sopportati dai terzi danneggiati posto che il velocipede non sconta l’obbligo assicurativo.
Uno dei dubbi maggiori in merito alla condotta del velocipede riguarda le modalità con cui deve essere effettuato l’attraversamento delle strisce pedonali: in sella o condotto a mano? La Corte di Cassazione è intervenuta con una sentenza che dipana il problema.
La vicenda
Tizio in sella al proprio motociclo, nell’impegnare una rotatoria per poi proseguire lungo la strada principale, entra in collisione con la biciletta condotta da Caio, il quale, procedendo dall’opposta direzione, attraversa repentinamente la sede stradale utilizzando l’attraversamento pedonale posizionato sull’isola spartitraffico che separa le due corsie di marcia, senza concedere la precedenza.
Sia in primo che in secondo grado Tizio non ottiene soddisfazione giacché i giudici lo ritengono esclusivamente responsabile “per non avere adeguato la propria velocità e la propria condotta di guida in centro cittadino ed in corrispondenza all’attraversamento pedonale” e, sostanzialmente, per non essere stato in grado di evitare la collisione con un soggetto che aveva già impegnato la corsia di marcia, omettendo di concedergli la dovuta precedenza.
Tizio, quindi, ricorre al Supremo Collegio con tre motivi di doglianza.
Le motivazioni del ricorso
Con il primo motivo Tizio censura la decisione del tribunale perché avrebbe omesso di considerare che Caio, provenendo dall’opposta corsia, aveva proceduto all’attraversamento della sede stradale in sella alla propria biciletta senza soluzione di continuità e senza arrestarsi al limitare dell’attraversamento pedonale per concedere la precedenza a chi transitava sulla via preferita.
A suo dire il giudice d’appello ha erroneamente interpretato l’art. 154 del cod. strada (cambiamento di direzione), che richiede al conducente “di assicurarsi di eseguire la manovra di immissione nel flusso della circolazione senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada”, in uno con l’art. 377 del regolamento di esecuzione del codice della strada, il quale prevede la conduzione a mano del velocipede “nel caso di attraversamento di carreggiate a traffico particolarmente intenso e in generale dove le circostanze lo richiedano”.
La CTU espletata aveva, peraltro, affermato che se Caio avesse proceduto all’attraversamento pedonale conducendo la bicicletta a mano il sinistro non si sarebbe verificato, altra circostanza che il Tribunale ha omesso di considerare. Il Tribunale, pur avendo preso atto che Caio avrebbe dovuto attraversare la sede stradale con la biciletta a mano, ha invece erroneamente reputato detta condotta irrilevante ai fini della dinamica del sinistro.
Con il secondo motivo Tizio denuncia l’errata interpretazione ed applicazione degli artt. 154 e 377del codice della strada con riferimento all’esclusione del concorso colposo di Caio.
Il giudice avrebbe omesso di considerare che Caio era stato contravvenzionato ai sensi dell’art. 154 comma 1 per essersi immesso nel flusso della circolazione permanendo in sella alla propria biciletta e senza arrestare la propria marcia; esso ha quindi proceduto all’attraversamento della sede stradale sulle strisce pedonali senza concedere la precedenza, creando così intralcio al veicolo che sopraggiungeva.
A riprova della condotta colposa di Caio, anche il CTU ha ribadito che il ciclista avrebbe dovuto dare la precedenza ai veicoli circolanti sulla sede stradale e, per godere della precedenza concessa ai pedoni, avrebbe dovuto attraversare il passaggio pedonale a piedi. Con il terzo motivo Tizio censura l’errore logico in cui sarebbe incorso il tribunale equiparando la condotta del velocipede a quella del pedone (soggetto favorito in fase di attraversamento delle strisce pedonali), dimenticando però che di pari beneficio il ciclista può godere solo se impegna le strisce pedonali conducendo la bicicletta a mano.
La soluzione
La Suprema Corte accoglie il secondo motivo di ricorso ritenendolo fondato. Il tribunale ha fatto mal governo del principio del concorso di colpa e della presunzione di responsabilità. Infatti, pur affermando che la condotta di Caio, nel proseguire ed impegnare la sede stradale e le strisce pedonali in sella alla propria biciletta, ha violato l’art. 154 cod. strada, il tribunale l’ha ritenuta irrilevante ai fini della causazione del sinistro.
Così argomentando, ha, di fatto, attribuito a Caio lo stesso diritto di precedenza che gode il pedone nell’attraversamento delle strisce pedonali, equiparando il ciclista al pedone.
La Corte, nel pervenire a questa conclusione, afferma chiaramente che manca l’espressa – o meglio univoca – previsione normativa per la fattispecie in contesto e colma il vuoto normativo individuando l’obbligo per il ciclista di condurre a mano il velocipede quando impegna le strisce pedonali, attraverso una interpretazione sistemica di vari precetti contenuti nel codice della strada.
- Innanzitutto, la Corte esamina le definizioni stradali adottate nel codice della strada quali “passaggio pedonale”, “area pedonale” e “attraversamento pedonale” per evidenziare che dette aree sono ad esclusivo aggio dei pedoni; un tanto esclude de plano che possano essere impegnate dai velocipedi se non condotti a mano.
- Poi esamina il disposto dell’art. 182 cod. strada ed in particolare il comma 4, il quale dispone che “i ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando per le condizioni della circolazione siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza”.
Questa norma precisa quali siano le circostanze, peraltro discrezionali, che obbligano il ciclista a “scendere dalla sella”, con diritti ed obblighi al pari del pedone, ma secondo la Corte la stessa norma non autorizza il ciclista in senso assoluto (ovvero in assenza delle condizioni di intralcio o pericolo per i pedoni) ad impegnare le strisce pedonali in sella alla propria bicicletta.
Questo perché l’attraversamento pedonale, ai sensi dell’art. 3 del codice della strada, “individua tale parte della sede stradale – al pari del marciapiede – come zona di transito esclusivo dei pedoni”, il che esclude che possa essere utilizzata dal ciclista in bicicletta.
E allora quando è possibile per il ciclista procedere all’attraversamento della sede stradale in sella alla bicicletta?
Ed ecco la soluzione: solo quando l’attraversamento pedonale è posizionato allo sbocco delle zone di transito previste e dedicate alla circolazione promiscua dei pedoni e dei ciclisti, con richiamo all’art. 3 cod. strada. A sostegno della propria conclusione la corte richiama il parere del Ministero delle Infrastrutture del 2013, il quale era stato interpellato per chiarire il problema della condotta dei ciclisti sugli attraversamenti pedonali.
L’organo tecnico aveva stabilito che:
- i ciclisti provenienti da un percorso promiscuo sulle intersezioni (leggasi strisce pedonali) semaforizzate, ma prive dei semafori specifici per i velocipedi devono “assumere il comportamento dei pedoni” come previsto dall’art. 41 comma 15 cod. strada, ergo procedere con la bicicletta a mani;
- sempre nel medesimo caso di percorso promiscuo, in assenza di qualsivoglia semaforo i ciclisti possono attraversare in sella alla bicicletta con gli obblighi dell’art. 182 comma 4 cod. strada, ovvero condurre il veicolo a mano se le condizioni di circolazione siano di intralcio ai pedoni. È dunque acclarato per la Corte che “la possibilità di percorrere gli attraversamenti pedonali in sella alla bicicletta è circoscritta ai casi in cui essi siano situati allo sbocco di percorsi promiscui. Al di fuori di tali ipotesi, si tratta, invece, di comportamento non consentito”.
Nell’accogliere il secondo motivo di ricorso e ritenuto il terzo motivo assorbito, la Corte enuncia il seguente principio di diritto: “ai sensi degli artt. 182 comma 4 cod. strada e dell’art. 377 comma 2 del suo regolamento d’esecuzione il ciclista che impegni un attraversamento pedonale è tenuto a condurre a mano e non in sella il velocipede, a meno che detto attraversamento non sia situato allo sbocco di un percorso promiscuo pedonale e ciclabile, dovendo comunque, anche in questo caso, condurre a mano allorché per le condizioni della circolazione la sua andatura risulti d’intralcio o di pericolo per i pedoni”.
La Corte ha quindi posto fine al dilemma del nostro Bartali che si avventura sulle strisce pedonali, il quale dovrà tener bene a mente tutte le diverse condotte, ovvero:
- se proviene da una strada senza circolazione promiscua, le strisce pedonali deve attraversale con la bicicletta a mano;
- se proviene da una strada a circolazione promiscua:
2.1 se esiste il semaforo per i pedoni e anche semaforo specifico per la bicicletta, in sella;
2.2 se esiste semaforo per i pedoni, ma non quello specifico per la biciletta, bicicletta a mano;
2.3 se non esiste alcun semaforo, in sella purché per le condizioni di traffico la sua andatura non risulti di intralcio o di pericolo per i pedoni e dunque a mano. Buona fortuna al nostro Bartali.
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