GIURISPRUDENZA

IL CODICE DELLA STRADA NON CHIARISCE LA CONDOTTA DEL CICLISTA NELL’ATTRAVERSAMENTO PEDONALE, LA CASSAZIONE SÌ

Autore: Bianca Pascotto
ASSINEWS 384 – Aprile

Troppo facile il richiamo al ritornello “…ma dove vai bellezza in bicicletta così di fretta pedalando con ardor …”, ma non altrettanto è facile rispondere alla frase “ma come vai in bicicletta” quando ti trovi dinnanzi alle strisce pedonali?

Sembra argomento semplicistico e fin troppo banale, ma quando poi ci si imbatte nelle norme del codice della strada sull’argomento, ci si rende conto che questa tipologia di condotta trova una disciplina farraginosa, scarna e poco chiara che mal si attaglia a prevenire i numerosissimi incidenti che coinvolgono i ciclisti purtroppo, assai spesso, anche per la loro imprudenza nel condurre il mezzo.

La condotta di guida del velocipede, che, ricordiamocelo, è un veicolo ai fini della circolazione stradale, è disciplinata dal codice della strada sostanzialmente in due soli articoli, ovvero l’art. 182 e l’art. 377 inserito nel suo regolamento d’esecuzione.

Quindi, esclusi i precetti menzionati, la conduzione del velocipede deve uniformarsi alle norme previste per le vetture o per i pedoni, a seconda delle varie circostanze fattuali ed è per tal motivo che poi sorgono le incertezze nella sua guida che si traducono in fonti di sanzioni, o peggio, di responsabilità per sinistri che ne conseguono i cui danni, di norma, sono sopportati dai terzi danneggiati posto che il velocipede non sconta l’obbligo assicurativo.

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